Leggi chiare interpretazioni facili - QdS

Leggi chiare interpretazioni facili

Carlo Alberto Tregua

Leggi chiare interpretazioni facili

sabato 18 Dicembre 2021

Riforme della Giustizia

Esiste un insieme di leggi che prevede come la scrittura dei vari testi debba essere leggibile, semplice e redatta in un linguaggio comune.
Citiamo il regio decreto 262/1942, la legge 212/2000 e la legge 69/2009. Inoltre, la Corte Costituzionale, con due sentenze importanti (n. 364/88 e n. 185/92), ha ulteriormente chiarito il punto e cioè che le leggi devono essere scritte in modo chiaro, comprensibile per tutti i cittadini, anche per quelli che hanno meno cultura.

La premessa tende a sottolineare come accada tutto il contrario. Per cui la tecnica di stesura dei testi legislativi è oscura, tortuosa, piena di richiami, di incidentali, di commi che si aggiungono e si tolgono, ed altre diavolerie che rendono la vita impossibile ai magistrati e agli avvocati quando debbono interpetrare ed applicare le leggi.
Tutto questo che andiamo scrivendo, in contrasto con i principi generali di trasparenza, viene perpetuato senza una comprensibile spiegazione.

Invece la spiegazione c’è ed è la seguente: più le leggi sono scritte in modo incomprensibile e tortuoso, più possono essere violate da interpretazioni bislacche o da valutazioni che si distaccano dallo spirito del legislatore. Cosicché il cittadino non sta più dentro il rigoroso binario che prevede ogni legge, ma è affidato alle valutazioni dei singoli operatori della giustizia, i quali, nel guazzabuglio generale, possono affermare tutto ed il contrario di tutto.

Quanto precede trova una qualche risposta nelle crescenti leggi di riforma della giustizia penale, scritte con maggiore chiarezza, forse per effetto dell’impulso che ha dato la ministra Marta Cartabia, la quale ha inserito in un decreto legge (132/2021) un comma con il quale il Pubblico ministero può acquisire dati fra cui le intercettazioni, quando “vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini”. Comunque deve ottenerne autorizzazione in via ordinaria da un giudice (probabilmente il Gip) nelle quarantotto ore successive. “Se il decreto del Pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati”.

Vi è poi tutta la riforma del processo penale, portato dalla legge n. 134/21. Essa è una legge delega che troverà attuazione con i decreti legislativi da emettere negli anni successivi. Cosicché si prevede che la sua applicazione concreta potrà avvenire dal 2025. Ma, nelle more, vi sarà un nuovo Presidente della Repubblica, una nuova maggioranza ed un nuovo Governo. Non è escluso che costoro possano procedere ad una modifica di questa legge delega e, in ogni caso, i decreti attuativi potranno essere confezionati anche non rispettando perfettamente i confini della matrice.

Questa legge prevede che il giudice valuti preliminarmente se sussistano le condizioni, e se le prove e gli indizi siano sufficienti per arrivare ad una probabile condanna. Ciò per evitare lo svolgimento di tanti processi inutili che si concludono con l’assoluzione, avendo fatto sperperare in tal modo notevoli risorse dei contribuenti.
Il provvedimento ha una funzione deflattiva per sfoltire il numero dei processi e quindi accelerare il corso di quelli che, invece, hanno ragion d’essere.

Vi è un’altra novità in materia penale, cui abbiamo accennato anche in precedenza, ma che ora possiamo trattare perché l’iter si è completato. Si tratta della Direttiva europea n. 343/2016, che prevedeva la presunzione di innocenza dell’imputato, così come scritto anche nella nostra Costituzione all’articolo 27. Ma i processi mediatici cui ci hanno abituato tante Procure, facevano considerare colpevoli i presunti innocenti, ancor prima che vi fosse la sentenza definitiva. Del resto, l’ex Pm, Piercamillo Davigo, sostiene da sempre che l’innocente è un colpevole di cui non si sono trovate le prove.

La direttiva citata è stata recepita dal nostro Parlamento con la legge 53/21 e con successivo decreto legislativo n. 188/21, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri.

Mai più dunque si potrà parlare di un colpevole perché è stata rafforzata la presunzione di innocenza. Mai più vi potranno essere interviste nei Pubblici ministeri che indichino negli imputati possibili colpevoli. Così si è ristabilito un principio di civiltà.

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