Liti fiscali pendenti, come funziona la definizione agevolata - QdS

Liti fiscali pendenti, come funziona la definizione agevolata

Salvatore Forastieri

Liti fiscali pendenti, come funziona la definizione agevolata

mercoledì 01 Febbraio 2023

Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 lo sconto applicabile solo a precise condizioni. Possibile chiudere le controversie tenendo conto sia dello stato del ricorso che della parte che soccombe

ROMA – Nell’approfondire le norme di natura fiscale contenute nella Legge di Bilancio per il 2023, la legge 197 del 29 dicembre 2022, abbiamo già parlato, dalla pagine di questo Quotidiano, delle definizioni agevolate riguardanti le cartelle di pagamento, gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, le violazioni di natura formale e gli avvisi di irregolarità (36 bis e 54 bis).
Ma, oltre alle pretese fiscali già manifestate dall’Ente impositore, anche le liti già intraprese possono avvalersi di diverse tipologie di chiusura agevolata, tutte, comunque, che tengono conto dello stato della lite e la soccombenza del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria.

Comunque, ai sensi del comma 192, possono applicarsi le disposizioni definitorie agevolative solo per le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge) ed alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

I commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della citata legge 197/22, prevedono che le controversie dove è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogana/Monopoli, “pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. In pratica solo il tributo.

Il comma 186, non contenendo specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili, si ritiene che possano essere definite le controversie aventi natura meramente riscossiva.
In base quanto previsto dal comma 205, tuttavia, gli Enti territoriali potranno stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni sulle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Come dicevamo prima, la definizione è sempre possibile (quanto meno per le controversie dove è parte l’Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane), ma varia a secondo delle diverse situazioni in cui la controversia si trova.

Diciamo, intanto, che, in base al comma 187, se la controversia è già instaurata ma è solo pendente in primo grado, la definizione comporta il pagamento del 90% del valore della controversia (e null’altro).
Ai sensi del successivo comma 188, invece, la definizione comporta il pagamento di quanto appresso descritto, in relazione allo stato della controversia.

Più precisamente, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza (dell’Amministrazione Finanziaria) nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza (dell’Amministrazione Finanziaria) nella pronuncia di secondo grado.
Le controversie riguardanti solo sanzioni, sono definibili coil pagamento del 15%.

In base a quanto disposto, invece, dal comma 189, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata. Anche le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione, per le quali l’Amministrazione Finanziaria risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, ai sensi del comma 190, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Ai sensi del comma 194, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento (è esclusa la compensazione) degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è possibile il pagamento rateale, fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con interessi legali, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Le controversie definibili, così come precisato dal comma 197, non sono sospese, a meno che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione nonché del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Anche per questo tipo di definizione sono attese ulteriori istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, comunque, ha già emanato la circolare n.2 del 27 gennaio scorso.

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