Questo tipo dimissioni si considerano dimissioni per giusta causa, come dispongono le circolari INPS n. 97 del 4 giugno 2003 e n. 163 del 20 ottobre 2003.
In questo momento storico in cui la sospensione temporanea dell’attività forzata di una grande parte delle imprese allarga più di prima la platea dei lavoratori dipendenti che non ricevono la retribuzione alla scadenza naturale costringendoli spesso a dimettersi, si ritiene opportuno informare tali soggetti del fatto che questo tipo dimissioni si considerano dimissioni per giusta causa, come dispongono le circolari INPS n. 97 del 4 giugno 2003 e n. 163 del 20 ottobre 2003.
Di seguito si rappresenta
quanto prevede la normativa, la giurisprudenza ed i documenti di prassi per
coloro che si dimettono per giusta causa.
Presentazione
delle dimissioni
Le dimissioni
sono fatte, a pena di
inefficacia, esclusivamente con
modalità telematiche su appositi
moduli resi disponibili
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
attraverso il sito www.lavoro.gov.it
e trasmessi al datore di lavoro
e alla Direzione territoriale del lavoro competente,
da presentarsi entro 68 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Giova dire che le
presenti dimissioni possono essere revocate
nei sette giorni successivi
alla comunicazione delle stesse utilizzando le stesse modalità telematiche
seguite per l’invio delle dimissioni (art. 26, comma 2 D.Lgs. n. 151/2015).
Preavviso
Il lavoratore dipendente
che si dimette per giusta causa non deve
dare – al datore di lavoro – il
preavviso; a stabilirlo è l’articolo
2119 del codice civile.
Indennità
ordinaria di disoccupazione
Il lavoratore dipendente che si dimette per giusta causa ha diritto
all’indennità citata in premessa.
Tale indennità deve essere
chiesta per via telematica dal
richiedente o, per suo incarico, da un
patronato, da un’organizzazione
sindacale, da un consulente del lavo o da
un commercialista.
Risarcimento
Il lavoratore dipendente
che si dimette per giusta causa può richiedere un’indennità pari a tante
mensilità della sua ultima retribuzione dovuta quante ne prevede il contratto
collettivo applicato al rapporto di lavoro in risoluzione come preavviso.
È opportuno precisare
che, in caso di contestazione giudiziaria della giusta causa, che si concluda con il mancato riconoscimento di tale
motivazione (giusta causa), il lavoratore interessato dovrà restituire
l’indennità di disoccupazione percepita, alla stregua del caso di reintegra del
lavoratore nel posto di lavoro successiva ad un licenziamento illegittimo che
ha dato luogo al pagamento di tale
indennità
Salvatore Freni