ROMA – Tutti dentro o tutti fuori. A partire da domani, sabato 16 maggio, ogni proprietario di monopattino elettrico sul territorio nazionale dovrà essere munito in via inderogabile della targa obbligatoria monopattini, che dovrà essere applicata sul mezzo, pena multe salate per centinaia di euro. Inizia così la nuova era della mobilità sostenibile in Italia, con l’intenzione di riuscire a normalizzare, una volta per tutte, il ricorso ai “kick scooter” – come vengono chiamati nei Paesi anglosassoni – nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada 2024 (Legge 177/2024) entrato in vigore il 14 dicembre 2024.
Codice della Strada e monopattini: tra obblighi e ritardi normativi
Certo, c’è da dire che il percorso di regolamentazione iniziato ormai un anno e mezza fa non si è rivelato agevole. La “stretta” del ministero della Infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei mezzi di mobilità dolce urbana è stata segnata in questi mesi da ritardi, dubbi e contraddizioni e, a oggi, non si è ancora completata. Se è vero, come abbiamo detto nelle scorse righe, che dal 16 maggio scatterà l’obbligo del targhino, si dovrà invece attendere altri 60 giorni – il prossimo 16 luglio – affinché scatti anche l’obbligo assicurazione monopattini. Ma procediamo per gradi.
Assicurazione monopattini rinviata: cosa cambia per gli utenti
Partiamo, innanzitutto, dalla mancata coincidenza tra le due date. Lo slittamento della scadenza per la messa in regola con l’obbligo assicurativo è da ricondurre alla firma della circolare firmata dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) che ha accolto la richiesta presentata dall’Ania – Associazione nazionale tra le imprese assicurative – di prorogare l’entrata in vigore dell’obbligo “alla luce di esigenze di natura tecnico-organizzativa”.
Infatti, come si legge nella circolare diffusa di concerto dai due ministeri lo scorso 17 aprile, “nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l’emissione delle polizze assicurative”, l’associazione ha evidenziato “criticità di natura tecnica, che non consentono di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l’emissione delle polizze” per il 17 maggio, la giornata successiva all’entrata in vigore della norma.
Caos prenotazioni targhino: rischio multe e disagi per gli utenti
Obbligo di assicurazione rinviato al 16 luglio, dunque. Tuttavia, anche l’imminente scadenza per la dotazione del contrassegno potrebbe riservare brutte sorprese. In questi giorni, infatti, la corsa al targhino monopattini elettrici ha generato un vero e proprio caos prenotazioni, con tanti utenti che stanno avendo non poche difficoltà a prenotare un appuntamento per il ritiro entro la data stabilita del 16 maggio.
A tal proposito, sul Portale dell’automobilista viene specificato che “in considerazione dell’elevato numero di richieste di prenotazioni per il ritiro dei contrassegni dei monopattini, si segnala che la motorizzazione sta monitorando continuativamente la disponibilità di appuntamenti liberi presso gli uffici, procedendo ove necessario al progressivo ampliamento della relativa offerta”.
“Nei casi in cui sia già stato assegnato un appuntamento con data successiva al 16 maggio 2026, si invita l’utenza interessata a valutare la possibilità di procedere con la cancellazione della prenotazione effettuata per la riprogrammazione dell’appuntamento in una data antecedente”, si legge in conclusione dell’avviso.
Come ottenere il targhino per monopattini
Ma cosa bisogna fare per mettersi in regola con il targhino obbligatorio monopattini? In primis, il proprietario del monopattino elettrico deve presentare la richiesta attraverso il Portale dell’automobilista o tramite un’agenzia di pratiche auto. Il costo del contrassegno, per chi preferisce procedere autonomamente, si aggira sui 35 euro e si compone di: 8,66 euro per il costo di produzione, Iva e quota di maggiorazione; 16 euro per l’imposto di bollo e 10,20 euro per i diritti di Motorizzazione.
Dopo aver ricevuto la mail di conferma, l’utente dovrà connettersi una seconda volta al Portale per prenotare l’appuntamento con l’ufficio di Motorizzazione dove si intende ritirare il contrassegno, indicando data e ora.
Caratteristiche del contrassegno monopattino e installazione obbligatoria
Secondo la legge, il contrassegno da applicare sul monopattino elettrico è di forma rettangolare, di 5 centimetri per 6 centimetri, stampato su “supporto plastificato dotato di proprietà adesive, non rimovibile, al fine di garantirne l’integrità e la permanenza sul monopattino elettrico”.
Il fondo del contrassegno è di colore bianco, retroriflettente, con un limite minimo di riflettanza pari al 34%, mentre i caratteri saranno di colore nero e disposti su due righe. All’interno del contrassegno figurano la sigla del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) e l’emblema della Repubblica italiana “nella versione grafica analoga a quella adottata sulle targhe automobilistiche”.
Il targhino dovrà essere installato “in modo visibile e permanente sul monopattino elettrico nell’apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore”. In alternativa, se tale “alloggiamento” non dovesse essere disponibile, il proprietario del monopattino elettrico dovrà installare il contrassegno sulla parte anteriore dello sterzo.
Attenzione alle polizze, non valgono tutte: “Va indicato il contrassegno identificativo”
Come scritto in precedenza, a seguito della proroga sulla copertura assicurativa disposta dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), i proprietari dei monopattini avranno a disposizione 60 giorni di tempo per mettersi in regola con l’assicurazione. Eppure, anche in questo caso, la situazione continua a essere alquanto confusa.
Come segnalato dall’associazione Assoutenti, per i monopattini non sarà sufficiente una generica polizza Rc capofamiglia. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia.
Inoltre, non sarà previsto, almeno per i primi due anni, un sistema dell’indennizzo diretto, ribadisce ancora l’associazione. “Trattandosi di una fattispecie del tutto nuova, la circolare del Mimit del 24 aprile scorso stabilisce due anni di tempo per monitorare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini, in modo da costruire uno specifico forfait su base nazionale – ha spiegato il presidente Gabriele Melluso nella nota diffusa da Assoutenti.
“A tal fine l’Ivass dovrà informare ogni sei mesi il Ministero circa l’andamento dei sinistri occorsi dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. Nel frattempo per i sinistri stradali causati da monopattini sarà applicata la procedura di risarcimento ordinario prevista dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni, e il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del responsabile civile e non alla propria compagnia”, conclude Melluso.
Divieti e sanzioni, quali regole? Come comportarsi al manubrio
Le norme sulla circolazione dei monopattini elettrici sul territorio nazionale prevedono paletti stringenti e multe salate per chi non si adegua. Innanzitutto, chi circolerà senza targa rischia di incorrere in una sanzione amministrativa fino a 400 euro. Inoltre, dal 16 luglio chi sarà “beccato” dalle forze dell’ordine in assenza di una polizza assicurativa adeguata, verrà punito con una sanzione fino a 400 euro.
Ma non finisce qui. Per mettersi alla guida di un monopattino elettrico, sarà necessario avere almeno 14 anni d’età ed è obbligatorio per tutti, adulti e minorenni, indossare il casco omologato. E ancora, la circolazione dei mezzi è consentita esclusivamente nei centri abitati e pur sempre entro degli specifici limiti di velocità. Non si potranno superare i 20 chilometri orari su strada, mentre nelle aree pedonali i guidatori non potranno andare a una velocità superiore ai 6 chilometri orari.
Non si può circolare sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h; sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano; contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile. Sui monopattini è poi vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.
Viene consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli, mentre è vietato sostare sul marciapiede, salvo nei casi in cui rientri nelle aree individuate dai comuni con apposita segnaletica o con coordinate GPS di localizzazione, consultabili pubblicamente nel sito internet del Comune.

