Manco poco per il via libera al completamento della nuova stretta sui monopattini elettrici. Dopo l’obbligo del casco e l’introduzione del contrassegno identificativo, da metà luglio arriva anche l’assicurazione obbligatoria. La data da segnare è il 16 luglio 2026: da quel giorno i proprietari non potranno più circolare senza una copertura di responsabilità civile.
A cosa servirà l’assicurazione per i monopattini
La polizza servirà a coprire i danni provocati a persone o cose durante l’uso del mezzo. Il meccanismo è simile a quello già previsto per auto e moto, anche se con alcune differenze importanti. Per i monopattini, infatti, il risarcimento diretto non sarà applicato fino al luglio 2028. Questo significa che, in caso di incidente senza colpa, il danneggiato non sarà risarcito dalla propria compagnia, che poi si rivale sull’altra, ma direttamente dall’assicurazione della controparte. La valutazione del danno avverrà quindi in modo puntuale, sulla base degli accertamenti del perito, e non attraverso un sistema forfettario. Le coperture dovranno rispettare i massimali minimi previsti dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni per quelli alle cose. Attenzione anche al trasporto di passeggeri, che sui monopattini non è consentito. Se durante la guida irregolare si verifica un incidente, l’assicurazione potrà comunque risarcire il terzo danneggiato, ma poi avrà la possibilità di rivalersi sul conducente responsabile.
Chi non presenterà assicurazione sanzionato fino a 400 euro
Dal 16 luglio chi userà un monopattino elettrico senza certificato assicurativo rischierà una sanzione amministrativa fino a 400 euro. È previsto anche il sequestro del mezzo, che resterà fermo fino alla regolarizzazione della posizione. Sul costo delle nuove polizze, al momento, non ci sono ancora dati consolidati da parte delle compagnie o delle associazioni di categoria. Le prime stime indicano però premi annuali contenuti: per la sola responsabilità civile si potrebbe partire da circa 50 euro, con importi che difficilmente dovrebbero superare i 100 euro l’anno. Si tratta comunque di valori indicativi, destinati a diventare più chiari con l’avvio effettivo del mercato. Non basteranno invece le polizze familiari o quelle cosiddette “multimobility”. Le Rc del capofamiglia coprono in genere i danni causati nella vita privata, ma non sono collegate a un veicolo identificato da un contrassegno. Molte, inoltre, escludono espressamente i mezzi per i quali la legge prevede un obbligo assicurativo. Anche le coperture multimobility, pensate per bici, monopattini, hoverboard e altri mezzi leggeri, non sostituiscono la nuova Rc obbligatoria dedicata al singolo monopattino. La polizza potrà essere intestata anche a un minorenne, dai 14 anni in su, ma in questo caso la richiesta dovrà essere presentata da un genitore. Un altro aspetto da verificare riguarda l’uso condiviso in famiglia: se il monopattino viene guidato da più persone, bisognerà controllare che la copertura valga per tutti i conducenti e non solo per l’intestatario.
La normativa per i monopattini in sharing
Diverso il caso dei monopattini in sharing. Chi utilizza esclusivamente i mezzi a noleggio nelle città non dovrà stipulare una polizza personale, perché l’assicurazione è gestita dalle società che offrono il servizio ed è di norma inclusa nella tariffa. Anche in questo caso, però, restano valide le condizioni previste dal gestore: in caso di uso irregolare o violazione del Codice della strada, il conducente potrebbe essere chiamato a rispondere economicamente attraverso la rivalsa.
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