Niente Iva sui contributi pubblici alle associazioni di volontariato - QdS

Niente Iva sui contributi pubblici alle associazioni di volontariato

Serena Giovanna Grasso

Niente Iva sui contributi pubblici alle associazioni di volontariato

venerdì 28 Febbraio 2020

Agenzia Entrate: le attività delle organizzazioni non si considerano cessioni di beni soggette all’imposta
Non sono tenute ad aprire partite Iva, né ad emettere fatture per le somme ricevute

PALERMO – Le associazioni di volontariato che ricevono fondi pubblici non sono tenute a versare l’Imposta sul valore aggiunto. Questo è quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con risposta numero 58/2020 dello scorso 21 febbraio. Al centro della vicenda, il quesito posto da un ministero che si interrogava sulla disciplina fiscale agli effetti dell’Iva da applicare alle somme pubbliche stanziate a beneficio delle associazioni di volontariato.

Nel dettaglio, l’interrogativo riguarda le somme ricevute dall’associazione nell’ambito di convenzioni stipulate, a fronte di spese effettivamente sostenute e rendicontate, nell’ambito del mantenimento e della gestione di animali confiscati come previsto dalla normativa nazionale e regionale. L’attività viene resa dall’associazione nell’interesse della pubblica amministrazione che, a seguito della stipula di una convenzione, ha stabilito un importo a copertura delle spese effettivamente sostenute e tariffate annualmente.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme versate a beneficio dell’associazione di volontariato non devono essere assoggettate ad Iva, in osservanza dell’articolo 8 della Legge 266/1991, secondo cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizio ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità. Di conseguenza, l’espletamento di attività con fini solidaristici non obbliga le associazioni di volontariato ad aprire la partita Iva, né ad emettere la fattura elettronica nei confronti del ministero che ha stanziato delle somme pubbliche. Certo è che le associazioni di volontariato devono essere regolarmente iscritte nell’apposito registro generale sul volontariato tenuto dalle Regioni e dalle Province autonome (ai sensi del primo comma dell’articolo 6 della Legge 266/1991), e che le spese sostenute devono essere oggetto della convenzione, vertente lo svolgimento di attività di interesse generale.

Inoltre, l’iscrizione ai registri, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 266/1991, è “la condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali”. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che mettano in atto attività di volontariato, prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. In più, per procedere all’iscrizione, è necessario che l’organizzazione alla richiesta alleghi copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

In generale, l’attività prestata dall’organizzazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione.

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