Scontrino elettronico, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - QdS

Scontrino elettronico, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Salvatore Forastieri

Scontrino elettronico, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

mercoledì 26 Febbraio 2020

Circolare n. 3 del 21 febbraio 2020 interviene sulle novità entrate in vigore lo scorso 1 gennaio. Il “documento commerciale” sostituisce il vecchio scontrino e la ricevuta fiscale

ROMA – Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore, in maniera generalizzata, seppure con diverse eccezioni previste espressamente dalla legge, le disposizioni riguardanti l’obbligo della memorizzazione, della trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché del rilascio del “documento commerciale” al posto del vecchio scontrino o della ricevuta fiscale.

I contribuenti che pongono in essere operazioni previste dall’articolo 22 del Dpr 633/72 (il decreto istitutivo dell’Iva), come le cessioni di beni al dettaglio e le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, obbligati a registrare i corrispettivi giornalieri, sono tenuti a memorizzare e trasmettere giornalmente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi riscossi, ed emettere il cennato documento commerciale, a meno che non venga emessa il documento fattura previsto dall’articolo 21 del Dpr 633 (“immediata” o “differita”).

Il “documento commerciale” di cui prima si è detto, è stato istituito con Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico in data 7 dicembre 2016.Un Decreto che ha pure individuato le indicazioni minimali che il documento deve contenere, tra cui il numero di partita Iva dell’emittente, il numero, la data e l’ora di emissione, l’ubicazione dell’esercizio, la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi e l’ammontare del relativo corrispettivo, con l’indicazione di quello pagato.

Il documento commerciale costituisce documento idoneo per l’esercizio del diritto di garanzia e, se integrato dei dati fiscali del cessionario o committente, costituisce pure documento idoneo a consentire le deduzioni fiscali e legittimare altri adempimenti di natura tributaria (come la fatturazione differita).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la n. 3 del 21 febbraio 2020, per fornire importanti chiarimenti sull’emissione del documento.

L’Agenzia, più in particolare, ha ricordato, innanzitutto, che l’emissione della fattura (immediata o differita) fa venir meno l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo oggetto del documento emesso a norma dell’articolo 21, nonché l’obbligo dell’emissione del documento commerciale. Come è noto, infatti, la certificazione dei corrispettivi può avvenire anche con la semplice emissione della fattura.
Ha ricordato, inoltre, i momenti in cui nasce l’obbligo del rilascio del citato documento. Tale obbligo è legato non tanto al “momento impositivo” o al verificarsi della “esigibilità” (articolo 6 del D.P.R. 633), ma al verificarsi di circostanze precedenti, come la consegna dei beni o l’ultimazione della prestazione di servizio.

Quindi, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed il rilascio del documento commerciale devono avvenire anche quando il corrispettivo non è stato riscosso, oppure quando la consegna del bene non “segna” il momento impositivo per espressa disposizione normativa, come nel caso delle somministrazioni di beni attraverso i “buoni pasto”, o delle cessioni di prodotti farmaceutici a carico del Servizio Sanitario Nazionale dalle farmacie.

Quindi, in caso di servizi ultimati ma non ancora pagati, sarà emesso il documento commerciale con l’annotazione di “corrispettivo non pagato” e sarà memorizzato e trasmesso il relativo corrispettivo. Un altro documento commerciale con la relativa memorizzazione del corrispettivo e trasmissione telematica dovrà avvenire nel momento in cui il corrispettivo sarà pagato, in tutto o in parte, dal cliente.

Con riguardo ai “buoni pasto” (Dm 7/6/2017 n.122), ossia al caso in cui la somministrazione avvenga a seguito di consegna di un buono, l’Agenzia delle Entrate, con la citata circolare, ha chiarito che dovranno essere osservate tutte le precedenti disposizioni al momento dell’ultimazione della prestazione di somministrazione, salvo ad emettere un nuovo documento o una fattura al momento del pagamento del “buono” da parte della società che l’ha emesso.

Analoghi chiarimenti l’Agenzia non ha fornito, però, per le cessioni dei medicinali dalle farmacie in convenzione. In questo caso, infatti, le vigenti disposizioni prevedono l’emissione della Distinta Contabile Riepilogativa (Dcr) da consegnare alla Asl di competenza, unitamente ad uno “scontrino a credito”, anch’esso trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate insieme agli altri corrispettivi riscossi. Un adempimento al quale deve far seguito la trasmissione di un altro scontrino al momento del pagamento del corrispettivo da parte della Asl. Un modus operandi che è stato ritenuto tale da generare una duplicazione di tassazione, sia ai fini dell’Iva, sia ai fini dell’imposizione sul reddito.

Tuttavia, tenendo conto di quanto previsto dalla circolare del 21 febbraio scorso, nonché delle nuove “specifiche tecniche” che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio, si può ritenere che, quanto meno dal secondo semestre del 2020 il problema delle farmacie può ritenersi superato. Per analogia, comunque, potrebbe ritenersi superato anche per il primo semestre di quest’anno, od anche per il secondo semestre dell’anno scorso per coloro il cui obbligo è entrato in vigore già a partire dal 1° luglio 2019. Comunque, una precisazione del genere dall’Amministrazione finanziaria sarebbe molto opportuna.

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