“Occupazione per il Sud”, Inps, istruzioni per l’incentivo - QdS

“Occupazione per il Sud”, Inps, istruzioni per l’incentivo

Maria Papotto

“Occupazione per il Sud”, Inps, istruzioni per l’incentivo

martedì 30 Luglio 2019

Per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2019. Il beneficio è valido per le regioni “meno sviluppate”, tra cui appunto la Sicilia

ROMA – L’Inps con la circolare 102/2019 del 16 luglio 2019 ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” concesso ai datori di lavoro operanti nel settore privato che effettuano assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. In particolar modo, con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, pieno e parziale, effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Da tale beneficio sono espressamente escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico o intermittente, di prestazioni di lavoro occasionale, contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L’incentivo spettante è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Il riconoscimento dell’incentivo è subordinato al rispetto degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nonché nel rispetto degli aiuti de minimis, o in alternativa, oltre tali limiti, l’assunzione/trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

L’esonero contributivo, come previsto dall’art. 8 del decreto direttoriale n. 178/2019, è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.

Fine prima puntata

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