Partite Iva e flat tax, le nuove regole per aderire al regime forfettario - QdS

Partite Iva e flat tax, le nuove regole per aderire al regime forfettario

Maria Papotto

Partite Iva e flat tax, le nuove regole per aderire al regime forfettario

mercoledì 08 Gennaio 2020

Limite di 30mila euro di reddito da lavoro dipendente per usufruire dell'agevolazione. Tassazione al 15% (5% per le start up) per ricavi e compensi fino a 65.000 euro

ROMA – La Legge di Bilancio 2020 ha confermato la flat tax al 15% – 5% per le attività start-up – per ricavi e compensi fino a 65.000 euro e i coefficienti di redditività, suddivisi in base al codice Ateco attribuito all’attività esercitata, introducendo però limiti e requisiti.

Per continuare a usufruire della flax tax al 15% – 5% per le attività start-up – nel 2020, le partite Iva devono considerare requisiti e cause ostative, pena l’esclusione dal regime agevolato, nello specifico:
– come requisito, i limiti relativi alle spese per i compensi al personale o ai collaboratori, per un totale che non può essere superiore a 20.000 euro lordi;
– come causa ostativa, il limite dei 30.000 euro di reddito massimo percepibile da lavoro dipendente o da pensione, pena l’esclusione dall’accesso o dalla permanenza nel regime forfettario, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.
Nessun limite di spesa per i beni strumentali.

Inoltre, altre novità 2020 per i forfettari, riguardano:
– in via obbligatoria, l’introduzione dello scontrino elettronico esteso così a tutta la platea dei contribuenti titolari di partita iva;
– in via facoltativa, l’emissione delle fatture in modalità elettronica, che consente l’accesso ad un regime premiale.

In quest’ultimo caso, infatti, per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica è previsto l’accesso ad un regime premiale che consiste nella riduzione dei termini per l’accertamento di un anno, cioè quattro anni invece di cinque previsti per la maggior parte dei casi.

Infatti, l’articolo 88 della Legge di Bilancio 2020 stabilisce: “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”.

Oltre a queste novità, non bisogna dimenticare i requisiti da possedere già previsti per il 2019, vale a dire, i limiti relativi alle quote di controllo in Srl e alle prestazioni verso l’ex datore di lavoro.
Dunque, tutti coloro i quali nel 2019 avevano avviato una attività autonoma optando al regime forfettario dovranno nel 2020 rimettere in discussione la posizione fiscale e analizzare la natura dei redditi percepiti nell’anno precedente.

La norma in tal modo sembrerebbe danneggiare la platea dei titolari di partita iva in regime forfettario che dovranno fare i conti con requisiti e cause ostative che non avevano considerato prima, con il rischio di decadenza e fuoriuscita dal regime agevolato o ancora peggio di cessazione della partita iva per mancanza di convenienza economica a svolgere un’attività autonoma.

Infine, come già precedentemente annunciato più volte dal Governo, viene abolita la flat tax del 20% per le partite Iva con ricavi o compensi da 65.001 a 100.000 euro. La ratio della cancellazione è quella di riequilibrare la tassazione tra i titolari di partita Iva, ed evitare fenomeni evasivi ed elusivi.

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