“Rottamazione ter” e “saldo e stralcio”: concessi al contribuente margini di tolleranza per i versamenti
Nei casi di tardivo pagamento non superiore ai cinque giorni, non sono dovuti gli interessi
ROMA – Con un comunicato inserito nel proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce utili informazioni per la definizione delle pendenze fiscali dei contribuenti, compresi quelli i quali devono versare le rate scadute per beneficiare della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”.
Più in particolare, nel rammentare le nuove scadenze previste dall’articolo 1 – sexies del Decreto “Sostegni bis”, dopo la sua conversione in legge avvenuta con la pubblicazione della Legge n. 106/2021, ricorda che la legge (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018) prevede cinque giorni di tolleranza per il pagamento.
Per fare un esempio, per il pagamento della rata del “saldo e stralcio” che originariamente doveva essere pagata entro il 31 marzo 2020, ora in scaden…