Regole più severe per i lavoratori interessati
L’Inps ha confermato il taglio dell’assegno per i dipendenti degli enti locali e del settore della sanità. Il rischio riguarda in particolare coloro che già quest’anno vanno in pensione in anticipo, i quali dovranno quindi mettere in conto una penalizzazione dell’assegno. Il prossimo anno verrà invece incrementata la finestra mobile, ovvero l’intervallo tra la maturazione del diritto alla pensione e la liquidazione.
Si tratta di un provvedimento che non rappresenta una buona notizia per i lavoratori interessati, poiché rende più severe le regole per calcolo e accesso alla pensione.
Taglio pensioni Inps, i dettagli
Andando ad approfondire la circolare si legge che l’Inps si rivolge in particolare al personale iscritto presso la CPDEL, CPI, CPS e CPUG che a partire dall’1 gennaio scorso è andato in pensione con un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore ai 15 anni. Per queste categorie la legge di Bilancio 2024 fissa una riduzione delle aliquote di rendimento, ossia la percentuale che viene applicata sulla media delle ultime retribuzioni – la cosiddetta retribuzione pensionabile – per quantificare l’importo spettante con le regole del calcolo retributivo.
La regola generale stabiliva che per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 l’aliquota contributiva poteva arrivare anche al 20%, mentre per i periodi successivi scendeva al 2%. Adesso l’aliquota applicata per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 si riduce notevolmente, scendendo al 2,5%, mentre non cambia quella prevista per i periodi successivi.
Questo taglio si applica dunque al personale che matura il diritto alla pensione dall’1 gennaio 2024 ma con un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995. Quindi, non devono temere la riduzione coloro che vanno in pensione per il raggiungimento dei limiti di età o in seguito a collocamento d’ufficio per raggiungimento delle condizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza.
Taglio pensioni Inps, a chi non si applica
Il taglio non si applica per coloro che accedono alla:
- pensione anticipata, laddove i requisiti siano stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023;
- pensione anticipata, nel caso in cui la Pubblica amministrazione di appartenenza abbia disposto il collocamento d’ufficio all’età di 65 anni, oppure nel caso in cui proprio a causa del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione anticipata (quindi 42 anni e 10 mesi per gli uomini, uno in meno per le donne) abbiano risolto facoltativamente il rapporto di lavoro;
- pensione di vecchiaia;
- pensione con Quota 103;
- pensione con Quota 97,6;
- pensione indiretta;
- pensione di inabilità;
- Ape sociale;
- Assegno straordinario di solidarietà;
- Isopensione.
Al tempo stesso, per il personale iscritto alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG è previsto anche un ampliamento del periodo, la cosiddetta finestra mobile, che intervalla tra la maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell’assegno, ma solo quando il collocamento in quiescenza avviene a seguito di pensione anticipata.
A oggi la finestra mobile è di 3 mesi, dal prossimo anno salirà a 4 mesi dal 2025, 5 mesi dal 2026, 7 mesi dal 2027 e 9 mesi dal 2028. Si tratta di incrementi che valgono per tutti, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno più di 15 anni di contributi. Gli unici ad esserne esclusi sono coloro che accedono alla pensione anticipata o alla pensione anticipata precoci (Quota 41) con il cumulo dei periodi assicurativi.
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