Quando il credito erariale va in prescrizione - QdS

Quando il credito erariale va in prescrizione

Salvatore Forastieri

Quando il credito erariale va in prescrizione

Salvatore Forastieri  |
venerdì 26 Agosto 2022

Il paradosso: non viene rilevata d’ufficio, il contribuente è così “costretto” al contenzioso. Semplificazione possibile annullando pretesa in autotutela: Tribunale della Spezia apre un caso

ROMA – Accade che in alcuni casi il debito dei contribuenti verso l’Erario si prescrive in quanto la notifica dell’atto interruttivo non è avvenuta entro il termine di prescrizione ordinario o quello “breve” previsto dall’articolo 2946 del Codice Civile e seguenti.

In questi casi l’Agente della Riscossione ha manifestato spesso il suo avviso secondo il quale, prima di recedere alla pretesa tributaria, è necessario che il debitore instauri un contenzioso al fine di eccepire validamente la prescrizione.

Un atteggiamento, quello dell’Agente della Riscossione, che desta perplessità in quanto non è chiaro il motivo per cui, una volta eccepita dal debitore la prescrizione del credito erariale (come previsto dall’art. 2938 C.C.) senza l’intervento del Giudice, l’Ente creditore non possa abbandonare il credito “in autotutela”, evitando che, se effettivamente la prescrizione esiste, oltre alla perdita del credito contestato, il creditore (in questo caso l’Agente della Riscossione) debba subire pure la condanna alle spese la cui entità potrebbe essere anche maggiore qualora si ravvisasse l’ipotesi di “lite temeraria”.

L’Agente della Riscossione sostiene, giustamente, che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio, giusta quanto previsto dall’articolo 2938 del C.C., ma pretende, come già detto, che la prescrizione del credito venga dichiarata dal Giudice in sede di contenzioso tributario, continuando a tentare, anche in maniera coattiva, il recupero delle somme iscritte a ruolo, senza tener conto delle richieste di annullamento avanzate dai debitori.

Ora che non c’è dubbio che quando la prescrizione viene pronunciata dal Giudice essa diventa vincolante per il creditore consentendo all’Ente impositore di effettuare lo sgravio di quanto originariamente iscritto a ruolo e poi oggetto di prescrizione, salva la possibilità/necessità di richiedere all’Ente responsabile della perdita del credito il pagamento delle somme prescritte, pena segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale.

Tuttavia, pur condividendo, evidentemente, l’impossibilità che la prescrizione venga rilevata d’ufficio, non si vede il motivo per cui sia da ritenere necessaria l’instaurazione di un contenzioso quando, così come precedentemente evidenziato, l’avvenuta prescrizione non solo risulti sostanzialmente confermata dallo stesso Ente creditore, ma sia anche eccepita dal debitore, seppure con modalità diverse dal “ricorso” in Commissione o in Tribunale.

Recentemente, però, con la sentenza n. 174/2022 pubblicata in data 13/06/2022, il Tribunale della Spezia (in questo caso era competente il Tribunale ordinario non trattandosi di tributi ma di crediti contributivi di competenza dell’Inps) ha sancito il principio secondo cui va condannata l’Agenzia Entrate-Riscossione per non avere annullato un credito prescritto, pur in presenza di una istanza di sgravio con la quale, prima di instaurare il contenzioso, il contribuente chiedeva l’abbandono (in autotutela) della pretesa erariale per avvenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo ed affidate all’Agente della riscossione. Non essendo stata accolta l’istanza, lo stesso contribuente aveva quindi presentato opposizione avverso l’intimazione di pagamento, controversia che, dopo il riconoscimento dell’errore, si è conclusa con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio.

Salvatore Forastieri

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