Rate cartelle esattoriali semplificate con il Dl Aiuti - QdS

Rate cartelle esattoriali semplificate con il Dl Aiuti

Salvatore Forastieri

Rate cartelle esattoriali semplificate con il Dl Aiuti

sabato 20 Agosto 2022

Il tetto di 60 mila euro per ottenere la dilazione dei pagamenti è stato raddoppiato. Novità anche per il numero delle quote che se non pagate fanno scattare la decadenza della dilazione

ROMA – Com’è noto, l’articolo 19 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, prevede che, su richiesta del contribuente (sia persona fisiche che persona giuridica), l’Agente della Riscossione può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, costanti oppure, su richiesta, crescenti. Condizione della rateizzazione è l’esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà a pagare.

Se la somma complessiva da pagare non supera i 60.000 euro, tale condizione non va documentata. Superando il citato importo, invece, in base alla normativa previgente, era necessario dimostrare e documentare detta condizione, pena il mancato accoglimento dell’istanza di rateizzazione.

Recentemente, però, grazie ad una modifica contenuta nel Decreto Aiuti, il D.L. 17 maggio 2022 n.50 convertito nella legge 15 luglio 2022 n. 91, la possibilità di ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è diventata più facile.

Con il Decreto Aiuti il tetto per la rateizzazione passa a 120.000 euro

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Aiuti e più precisamente per le richieste presentate da tale data, ossia dal 16 luglio 2022, infatti, il tetto (riferito ad ogni singola partita di ruolo) di 60.000 euro per ottenere la rateizzazione senza bisogno di dimostrare la condizione di difficoltà a pagare è stato raddoppiato, portato, cioè, a 120.000 euro.

Come si diceva prima, in base al 1^ comma del citato articolo 19, le rate possono arrivare fino a 72 (sei anni). In base al comma 1 quinquies dello stesso decreto presidenziale, tuttavia, le rate possono arrivare fino a 120 (dieci anni), ma a condizione che il debitore si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura, dimostrando l’impossibilità di eseguire il pagamento secondo un piano di rateizzazione ordinario e la propria solvibilità.

Novità anche per quel che riguarda il numero delle rate che, se non pagate, fa scattare la decadenza della dilazione con l’immediato recupero dell’intera somma iscritta a ruolo.

È stato infatti elevato, “a regime”, ad otto il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateizzazione. Si ricorda, comunque, che recentemente, dopo una serie di modifiche legate al periodo particolare della pandemia, il numero delle rate che faceva scattare la decadenza era cinque.

Sempre in base al Decreto Aiuti, verificatasi la decadenza, il debito non può più formare oggetto di successiva rateizzazione.

L’avvenuta decadenza, tuttavia, non impedisce la concessione della rateizzazione di debiti esattoriali diversi da quelli in precedenza rateizzati ed oggetto di recupero per mancato pagamento delle previste rate.

Solo per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione a condizione che sia stato regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione.

Possibile una proroga delle rate

Qualora la situazione economica del debitore che ha in corso una dilazione subisce un peggioramento, è possibile chiedere, motivando adeguatamente la nuova esigenza e comunque per una sola volta, una proroga delle rate, chiedendo cioè ulteriori 72 rate o addirittura ulteriori 120 rate.

È utile ricordare che la ratizzazione delle somme iscritte a ruolo può essere richiesta attraverso l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione “Rateizzo adesso” oppure attraverso appositi indirizzi di posta elettronica certificata.

Il citato servizio “dedicato” per la rateizzazione, tuttavia, attualmente è indisponibile per le somme iscritte a ruolo negli ambiti territoriali della Sicilia. Nella nostra Regione, pertanto, è necessario compilare il modello R1, inviandolo agli indirizzi di posta elettronica certificata nello steso modello indicati.

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