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Responsabilità del professionista in ambito fiscale: altra conferma sulla “linea dura” della Cassazione

Responsabilità del professionista in ambito fiscale: altra conferma sulla “linea dura” della Cassazione
Corte di Cassazione

È stata ribadita con sentenza numero 13910 del 13 maggio scorso l’applicabilità dell’articolo 9 del Dlgs 472/1997. Secondo i Supremi giudici anche i commercialisti hanno l’obbligo di rispondere delle sanzioni

L’ha definita “preoccupante”, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano De Nuccio, la linea dura della Corte di Cassazione in materia di responsabilità del professionista nell’assistenza del contribuente.

Commercialisti e sanzioni tributarie: la posizione della Cassazione

I Supremi giudici, infatti, con diverse pronunce, continuano a sostenere il principio secondo cui i professionisti/commercialisti rispondono anche loro delle sanzioni applicabili per violazioni tributarie commesse dai loro clienti, pure nel caso in cui alla loro realizzazione gli stessi professionisti non hanno partecipato materialmente, essendosi limitati solo alla trasmissione telematica della dichiarazione.

Già l’Ordinanza n. 3215 del 13 febbraio 2026 aveva consolidato questa linea interpretativa, affermando il principio di diritto secondo il quale “il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, Cod. Civ., è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità”.

Il concorso di persone si estende alla trasmissione telematica

Linea confermata da un’altra Ordinanza della stessa Cassazione, la n. 5635 del 12 marzo 2026, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative tributarie, anche quando il professionista svolge semplicemente l’attività di trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi (anche se non redatte materialmente dallo stesso commercialista ma dal contribuente), il concorso di persone, di cui all’art. 9 del Dlgs n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni commesse dal cliente, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, egli compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie.

Il caso della compensazione di crediti inesistenti

Ora si registra un altro provvedimento giurisdizionale della Cassazione, la sentenza n. 13910 del 13 maggio 2026. Nel caso in questione, la violazione contestata alla società contribuente, riguardava l’indebita compensazione di crediti inesistenti. Uno dei problemi oggetto della controversia, tuttavia, era pure quello riguardante la responsabilità del professionista il quale aveva trasmesso telematicamente la dichiarazione, predisposta dalla società contribuente. Nel corso dei giudizi di merito, in primo e in secondo grado, i giudici avevano accolto la tesi del professionista, escludendo la sua responsabilità. Ma, dopo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, la Cassazione, confermando la sua ormai consolidata tesi interpretativa, ha ritenuto che, nonostante il professionista non avesse materialmente redatto la dichiarazione irregolare, non poteva escludersi l’applicabilità dell’articolo 9 del Dlgs 472/1997 (concorso di persone), sottolineando comunque che, nonostante l’intervento “tecnico” del professionista, il contribuente non poteva essere considerato estraneo alla commissione dell’illecito, restando quest’ultimo il titolare dell’interesse fiscale al quale corrisponde un preciso onere di vigilanza.

Più in particolare, i Supremi giudici, con la citata sentenza n.13910/2026, hanno enunciato il seguente principio di diritto secondo il quale: “In tema di sanzioni tributarie, il concorso di persone di cui all’art. 9 del Dlgs. n. 472/1997 è configurabile anche in capo al commercialista per violazioni tributarie riferibili alla società cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando il professionista, pur senza porre in essere la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolare la consumazione della violazione tributaria. Tale ipotesi può ravvisarsi anche nel caso dell’incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali non materialmente redatte dallo stesso, atteso che la posizione professionale di consulente tributario, specie ove incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta l’obbligo di verificare la conformità del contenuto delle dichiarazioni rispetto alle risultanze contabili della società cliente e alla normativa vigente, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata”.

Le implicazioni per i professionisti e il nodo della riforma normativa

Quindi, nella recente sentenza in commento, che comunque riguarda una fattispecie di violazione particolarmente grave, ossia la compensazione di crediti inesistenti, da un lato troviamo la conferma della responsabilità (“concorso”) del professionista incaricato, dall’altro la conferma della responsabilità del soggetto che ha tratto vantaggio dall’illecito sul quale grava sempre l’onere di verificare la regolarità degli adempimenti che la legge pone a suo carico.

Pare, comunque, che la questione sia stata portata all’attenzione del ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarebbe opportuno, infatti, un migliore coordinamento delle diverse norme attualmente vigenti in materia di responsabilità dei professionisti (incaricati) per le violazioni di natura tributaria, nel caso di dolo, colpa o anche di semplice negligenza.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia