Ritiro patente per alcol e droga, per rifarla bisogna attendere la sentenza - QdS

Ritiro patente per alcol e droga, per rifarla bisogna attendere la sentenza

Antonino Lo Re

Ritiro patente per alcol e droga, per rifarla bisogna attendere la sentenza

giovedì 20 Giugno 2019

Lo afferma la Corte di Cassazione con sent. 508/2019. Gli Ermellini distinguono sospensione cautelare e revoca del documento

ROMA – In caso di revoca della patente per chi commette gravi infrazioni legate ad alcol o droga alla guida, i tre anni che devono passare prima di ricandidarsi per ottenerne una nuova, non hanno inizio dal ritiro di quella vecchia, ma solo quando arriva la sentenza che ne dispone la revoca. A dirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 13508/2019, la quale per la prima volta ha chiarito da quando decorrono, nelle ipotesi considerate, i tre anni che occorrono, prima di poter ottenere una nuova patente.

La Suprema Corte ha richiamato il comma 3-ter dell’articolo 219 del Codice della strada, che dal 2010 evita che chi subisce la revoca della patente come sanzione per gravi infrazioni possa subito avviare le pratiche per rifare gli esami e ottenerne un’altra. Nel caso in questione, gli Ermellini hanno accolto il ricorso del Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Trento contro un cittadino che si era rivolto al Giudice di Pace di Rovereto per contestare la revoca della patente fatta “decorrere dalla data di notifica” della revoca stessa e non dal giorno dell’incidente e del ritiro del documento di guida.

Infatti, il ricorrente si era esposto affermando che “illegittimamente il Commissariato aveva fatto decorrere il provvedimento di revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento stesso (5/9/2014), anziché da quella del ritiro della patente (15/12/2013)”.

“Il provvedimento di ‘revoca’ – si legge nella sentenza della Cassazione – della patente non viene, dunque, materialmente in esistenza prima che il Giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di “sospensione provvisoria” della patente); e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato”.

Dunque, la Suprema Corte ha spiegato minuziosamente la distinzione tra sospensione cautelare e revoca della patente. La prima, infatti, viene disposta dalla Prefettura subito dopo l’infrazione e ha effetto anche senza una sentenza. La revoca, invece, avviene solo in seguito al passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna. Gli Ermellini hanno fatto chiarezza su un tema che nel corso degli anni ha visto giudizi discordanti tra loro e più “morbidi” nei confronti dell’imputato.

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