Abbiamo già parlato diverse volte, dalla pagine di questo Quotidiano, dei grossi problemi che riguardano la “Definizione dei Tributi Locali”, la definizione agevolata, prevista dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025, che contrariamente alla “Rottamazione quinquies” (di prossima scadenza), manca di regole generali che possano dare certezza ai contribuenti che vorrebbero definire le pendenze verso gli Enti locali (Regione, Provincie, ma, principalmente, Comuni), così come è già possibile fare per le altre pendenze verso l’Erario statale, seppure con le grosse limitazioni, rispetto alle precedenti versioni, previste dalla stessa legge 199/25.
Ricordiamo che per la rottamazione dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, con l’abbuono delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio, deve trattarsi di somme nascenti da liquidazione (non da accertamento) ed affidati all’Agente della Riscossione (AdER) nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’istanza deve essere presentata indispensabilmente entro il prossimo 30 aprile.
In materia di tributi locali (principalmente Imu, Tari, imposta di soggiorno e addizionali), invece, regole generali previste dalla legge non ce ne sono. Deve essere un apposito regolamento comunale che, in presenza delle necessarie condizioni, principalmente l’esistenza di un bilancio comunale in regola (ma anche l’esistenza di obiettive condizioni materiali, ossia la disponibilità di sufficienti risorse, principalmente umane, necessarie per affrontare il lavoro), deve prima ammettere la definizione e poi stabilire le regole (periodo temporale interessato, termini, modulistica, modalità di pagamento, ecc.).
Crediti degli enti locali e Agenzia delle Entrate: il nodo interpretativo irrisolto
C’è da dire, peraltro, che, stante la stretta formulazione della legge, sembrerebbe che siano definibili solo i crediti degli Enti locali non affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate, una condizione la quale, tuttavia, pare sia stata smentita, in via interpretativa, dalla stessa Agenzia. L’Anci, comunque, chiede un chiarimento ufficiale. Intanto la confusione regna sovrana. Giunge notizia che l’Agenzia delle Entrate ha offerto ai comuni la propria collaborazione, non gratuita, per dare la possibilità a quelli che non sono in grado di farlo autonomamente, di avviare il lavoro di cui stiamo parlando. I contribuenti, intanto, non sanno ancora se devono pagare interamente i loro debiti verso i comuni oppure attendere l’emanazione del regolamento, provvedimento che potrebbe non essere mai emanato dal Consiglio comunale. Grosse città, come Milano, Roma e Napoli, ancora non hanno preso alcuna decisione.
Comuni siciliani in ordine sparso: chi ha approvato il regolamento e chi no
Palermo ha istituito un tavolo di lavoro per realizzare la definizione in parola ed anche per “dare una mano” agli altri comuni dell’area metropolitana. Solo alcuni Comuni, in Sicilia, hanno avuto il coraggio di approvare il regolamento. L’”operazione definizione tributi locali” è stata varata da alcuni comuni come quello di Agrigento, Cefalù, Polizzi Generosa, Avola, e qualche altro. Ma tutti con modalità diverse. Cefalù, per esempio, ha previsto la definizione solo delle somme non ancora affidate all’Agenzia delle Entrate e, contrariamente alla regola principale della “rottamazione quinquies”, comprendendo anche le somme (Imu, Tari e Imposta di soggiorno) dovute a seguito di accertamento, e, per quanto riguarda il periodo, quelli “non regolarizzati fino al 31/12/2025“.
Degli altri regolamenti conosceremo presto i relativi dettagli. Chissà, invece, se conosceremo in tempi ragionevoli se altri Comuni, quelli grandi e quelli piccoli, saranno in grado di dare ai loro cittadini la possibilità di definire le pendenze in materia di tributi locali, senza determinare trattamenti diversi, a seconda del Comune al quale appartengono, che potrebbero anche determinare in seguito contenzioso, anche per motivi di ordine costituzionale.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

