Per il 2020 plafond da cinquanta milioni, fino a ventimila euro per ciascun beneficiario. Si attende il decreto interministeriale di Mise e Mef sull’operatività dell’incentivo
ROMA – Siamo in attesa dell’emanazione del Decreto ministeriale del Mise, di concerto col Mef in merito all’operatività del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro che sosterranno spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L’operatività dell’incentivo è difatti attualmente sospesa in attesa dell’emanazione Il Dm che stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d’imposta, che non sono definiti nel testo del Decreto Legge, cd. Cura Italia.
L’articolo 64 del D.L. 18/2020 cd. Decreto Cura Italia sancisce un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nella misura del 50% della spesa di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Lo scopo è di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19.
In merito all’ambito soggettivo, i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Mentre considerando l’ambito oggettivo, tale credito d’imposta, inizialmente limitava le tipologie di spesa ammissibili ammesse all’agevolazione, che poi successivamente sono state riviste e modificate dal “Decreto Legge Liquidità”, il quale ha previsto un ampliamento oggettivo dell’ambito applicativo. La modifica apportata consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione includendo anche i costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Tale ampliamento è coerente con la ratio legis finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:
– spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
– spese di sanificazione degli strumenti di lavoro:
– spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
– spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Sull’ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al Dl Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.
Nello specifico, fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti: mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti visiere di protezione e occhiali protettivi tute di protezione e calzari, mentre, fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti: barriere protettive pannelli protettivi detergenti mani.