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Schianto mortale sulla Messina-Catania, mancavano le protezioni: Cas dovrà risarcire familiari dopo 30 anni

Schianto mortale sulla Messina-Catania, mancavano le protezioni: Cas dovrà risarcire familiari dopo 30 anni
Ambulanza – foto imagoeconomica

Riconosciuto agli eredi un risarcimento di oltre un milione e mezzo pari al 50% del danno patito: la decisione della Corte d’Appello peloritana

Una lunga battaglia giudiziaria durata 30 anni per arrivare a un principio destinato a pesare ben oltre una singola vicenda: chi gestisce un’autostrada non può limitarsi a rispettare le norme tecniche previste per quel tratto, ma deve anche valutare i pericoli concreti e adottare le misure necessarie a proteggere chi viaggia. Neppure quando la strada è stata realizzata in un’epoca in cui determinate prescrizioni non esistevano ancora. È questo il punto centrale della vicenda che ha visto contrapposti gli eredi di un automobilista morto in un incidente sulla Messina-Catania, vicino Giarre, e il Consorzio per le autostrade siciliane. 

La vicenda risale al 1996: ecco come si verificò la tragedia

Una causa iniziata dopo il tragico schianto ad ottobre del 1996, passata attraverso due decisioni sfavorevoli ai familiari e arrivata fino alla Cassazione, che ha ribaltato l’impostazione giuridica seguita nei precedenti giudizi. La Corte d’appello di Messina, chiamata a riesaminare il caso alla luce di quei principi, ha infine riconosciuto agli eredi un risarcimento di oltre un milione e mezzo pari al 50% del danno patito. Una conclusione che assume un significato particolare oggi, mentre proprio la sicurezza delle autostrade gestite dal Cas è al centro di nuove contestazioni e di rilievi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Lo schianto sotto la pioggia e la battaglia in tribunale 

La vicenda risale alla tarda mattinata di fine ottobre. Un automobilista stava percorrendo l’A18 in direzione Giarre quando, in prossimità del chilometro 68,5, perse il controllo della vettura sull’asfalto bagnato. L’auto finì contro il terrapieno e il cordolo laterale, per poi urtare una scarpata di roccia lavica e ribaltarsi. Al centro del contenzioso non c’era soltanto la dinamica dell’incidente, ma soprattutto la presenza di massi e spuntoni di pietra lavica ai margini della carreggiata, senza una barriera di sicurezza adeguata a proteggere il veicolo dalla fuoriuscita. Nei primi due gradi di giudizio, gli eredi non ottennero il risarcimento richiesto. I giudici avevano attribuito rilievo alla condotta di guida dell’automobilista e ritenuto che la conformazione rocciosa della scarpata potesse svolgere una funzione di contenimento. Avevano inoltre richiamato l’epoca di costruzione del tratto autostradale, entrato in esercizio nel 1971, quando non esistevano ancora le successive prescrizioni tecniche sulle barriere. Una ricostruzione che non ha convinto la Cassazione. Il ricorso, sostenuto dall’avvocato Antonio Roberti, ha portato i giudici supremi a chiarire un aspetto decisivo: anche se la velocità o la condotta del conducente hanno contribuito all’incidente, questo non basta automaticamente a escludere la responsabilità del gestore. 

Il principio della Cassazione: il gestore deve valutare i pericoli 

La pronuncia della terza sezione civile della Suprema Corte presieduta dal giudice Giacomo Travaglino ha fissato un criterio che supera una lettura meramente formale degli obblighi di sicurezza. La responsabilità di chi gestisce una strada non si ferma all’asfalto e alla carreggiata: comprende le banchine, le scarpate, le cunette e gli altri elementi che, in determinate condizioni, possono trasformarsi in fattori di rischio. Il punto non è imporre indiscriminatamente un guard-rail lungo ogni tratto autostradale. È necessario, piuttosto, verificare se le caratteristiche concrete della strada richiedano protezioni e se queste avrebbero potuto evitare l’uscita dalla carreggiata o almeno ridurre le conseguenze dell’impatto. Per la Cassazione, dunque, l’assenza di una prescrizione tecnica specifica non esonera automaticamente il concessionario dai propri doveri. Anche quando una determinata misura non sia espressamente imposta dalla normativa applicabile al momento della costruzione, resta l’obbligo di valutare i rischi per l’incolumità degli utenti e di adottare comportamenti improntati alla prudenza e alla diligenza. È questo il passaggio che ha imposto di riesaminare la vicenda: non bastava sostenere che la roccia lavica fosse una caratteristica naturale del territorio o che il tratto fosse stato realizzato prima dell’introduzione di regole più stringenti. Occorreva accertare quale protezione sarebbe stata necessaria in quel punto e quale effetto avrebbe potuto avere sull’incidente. La condotta dell’automobilista, inoltre, può incidere sulla ripartizione della responsabilità, ma non cancella automaticamente quella del gestore. Per escludere quest’ultima serve dimostrare una causa imprevedibile e inevitabile, non semplicemente richiamare un errore di guida. 

Dopo trent’anni, il risarcimento del 50%

Il nuovo esame davanti alla Corte d’appello di Messina ha recepito l’indicazione della Cassazione, arrivando a riconoscere agli eredi un risarcimento nella misura del 50%. Un esito che chiude una vicenda civile durata tre decenni, dopo che le prime decisioni avevano respinto le richieste dei familiari. Non si tratta soltanto del riconoscimento economico legato a un singolo incidente. Il valore della decisione sta soprattutto nel principio che riafferma: la sicurezza stradale non può essere valutata esclusivamente sulla base delle norme tecniche esistenti al momento della realizzazione dell’infrastruttura, ignorando i pericoli che emergono dalle sue caratteristiche e dal suo effettivo utilizzo. Per il Cas, difeso nel procedimento dagli avvocati difeso dagli avvocati Elena Pustorino e Domenico Pustorino, il dovere di custodia comporta anche la responsabilità di controllare le condizioni delle pertinenze e di intervenire quando queste possano mettere a rischio gli utenti. La presenza di una scarpata rocciosa, di una banchina o di un ostacolo laterale non può essere considerata irrilevante soltanto perché appartiene al paesaggio o perché non rientra in una prescrizione tecnica formulata in termini generali.

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