Strutture sanitarie, scade il 30 aprile termine per trasmissione modello Ssp - QdS

Strutture sanitarie, scade il 30 aprile termine per trasmissione modello Ssp

Salvatore Forastieri

Strutture sanitarie, scade il 30 aprile termine per trasmissione modello Ssp

martedì 16 Aprile 2019

ROMA – La legge 27 dicembre 2006 n. 296, ossia la legge finanziaria per il 2007, ha introdotto uno dei tanti adempimenti “antievasione” riservato alle strutture sanitarie che riscuotono, in nome e per conto dei professionisti che svolgono direttamente nei confronti dei pazienti attività sanitaria o parasanitaria (compresa l’attività veterinaria) all’interno delle stesse strutture, i compensi a questi ultimi spettanti.

Così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 90499 del 13 dicembre 2007, per “struttura sanitaria” si intende qualunque ente o soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari o veterinari o che, comunque, mette a disposizione locali ad uso sanitario o attrezzature per l’esercizio della professione medica o paramedica.
Per “attività medica o paramedica”si intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza.
In base a quanto stabilito dalla citata legge 296 e come previsto dalla Circolare n. 13 del 15 marzo 2007, le dette strutture, all’atto della riscossione del corrispettivo spettante al professionista, rilasciano al paziente apposita quietanza, con l’annotazione della fattura emessa dal professionista. Per quest’ultimo, comunque, restano fermi i consueti obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sull’Iva.
Le stesse strutture sanitarie sono tenute pure ad annotare, in apposito registro o nella contabilità obbligatoria, il compenso riscosso in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione sanitaria, indicando: la data del pagamento, gli estremi della fattura del professionista, le generalità (compreso ilo codice fiscale) del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso, le modalità di pagamento.

Entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre, sono pure tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, un’apposita dichiarazione (modello Ssp) per comunicare alla stessa Agenzia l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nell’anno precedente per conto dei professionisti che operano presso di loro.
In casi di mancata trasmissione del citato modello, si applica la sanzione di cui al comma 1 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 Euro.
Salvatore Forastieri

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