Altre volte, dalle pagine di questo Quotidiano, abbiamo avuto modo di sottolineare la tassabilità dei proventi illeciti, ricordando la norma di cui all’articolo 36, comma 34 bis del Dl 223 del 4 luglio 2006, convertito con la Legge n. 248 del 04/08/2006, una norma di natura interpretativa (e quindi applicabile anche ai fatti accaduti prima della sua entrata in vigore), con cui è stato ha disposto che “in deroga all’articolo 3 della legge 212/00, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 537/93, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 917/86, sono comunque considerati come redditi diversi”.
Redditi diversi e attività illecite: cosa dice il Tuir
In base alle citate disposizioni, in presenza di ricavi derivanti da attività illecite, pure quando gli stessi non possono essere classificati in una specifica categoria reddituale, anche quando, cioè, l’illecito arricchimento non ha avuto origine nell’ambito di redditi “fondiari”, “di capitale”, di “lavoro dipendente”, di “lavoro autonomo”, di impresa”, ovvero di altri redditi di natura residuale indicati nell’articolo 6, comma 1, del Tuir, questi proventi devono essere considerati imponibili e qualificati come “redditi diversi”.
Cassazione e capacità contributiva: il principio consolidato
Ricordiamo che la Cassazione, con la sentenza n. 829 del 13 gennaio 2023, ha sempre confermato l’indirizzo interpretativo sulla tassabilità di redditi provenienti da un illecito, sia civile, sia amministrativo, sia penale, escludendo definitivamente l’ipotesi dell’intassabilità di un corrispettivo, anche quando lo stesso proviene da un comportamento assolutamente fuorilegge. Praticamente, anche in caso di provento illecito, si realizza e si manifesta comunque una maggiore capacità contributiva del soggetto che la ha percepito. E ciò anche nel caso di redditi derivanti dall’attività di prostituzione.
Prostituzione e tassazione: orientamenti giurisprudenziali
Al riguardo gli Ermellini, con Sentenza n. 10578 del 2011, avevano già stabilito che i guadagni derivanti dalla prostituzione devono essere tassati quando l’attività viene svolta in modo professionale e regolare. Praticamente, se una persona esercita la prostituzione come lavoro abituale, deve pagare le tasse su quello che guadagna, proprio come succede per qualsiasi altra attività lavorativa.
E proprio su questo argomento, ma questa volta con specifico riguardo all’Imposta sul valore aggiunto, è intervenuta ancora una volta la Corte di Cassazione, la quale, conformemente all’interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità Europea (sentenza n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99), con sentenza n. 1285, 21 gennaio 2026, ha affermato che l’esercizio abituale della prostituzione deve qualificarsi come un’attività di lavoro autonomo ai fini dell’Iva, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo e quindi assoggettabile anche a Iva ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 3, comma 1, del Dpr n.633/72.
Codici Ateco 2025 e servizi sessuali
Non dimentichiamo che dal primo aprile del 2025 sono in vigore i nuovi codici delle attività economiche Ateco 2025, quelli da indicare anche nelle dichiarazioni fiscali. E tra questi codici c’è anche il numero 96.99.92, denominato “Servizi di incontro ed eventi simili” che, proprio come indicato nell’elenco fornito dall’Istat e risultante dal sito istituzionale, nonché dalle note esplicative del 13 marzo 2025, riguarda anche alcune particolari attività ritenute connesse alla vita sociale, come quelle degli accompagnatori e accompagnatrici (escort) o come la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione”.
Imponibilità dei proventi e limiti della legalità
Si va quindi definendo sempre più il concetto di imponibilità di questi tipi di proventi che, secondo la Cassazione, derivano da un’attività che il nostro ordinamento non considera “illecita”, ma solo “moralmente disdicevole”. Non c’è dubbio, comunque, che si tratta di un settore (quello della prostituzione) molto complesso e delicato e in alcuni casi anche al di fuori dalla legalità. Ma pure in questo caso, anche quando cioè dovesse trattarsi di provento derivante da una condotta illegale, esso, seppure illecito, rientrando, per espressa disposizione legislativa, tra i “redditi diversi”, sarebbe ugualmente soggetto a tassazione.
Adempimenti fiscali e interrogativi aperti
Resta da capire solo quali debbano essere gli adempimenti delle prostitute. Fatture (elettroniche) o registrazione telematica dei corrispettivi? Chissà se l’Agenzia delle Entrate fornirà dei chiarimenti anche in questo senso.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

