Università di Palermo, concorso da rifare, il Tar: "Indeterminati i criteri della prova orale"

Università di Palermo, concorso da rifare, il Tar: “Indeterminati i criteri della prova orale”

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Università di Palermo, concorso da rifare, il Tar: “Indeterminati i criteri della prova orale”

Redazione  |
sabato 27 Maggio 2023

L’ateneo dovrà nominare una nuova Commissione e svolgere nuovamente la prova orale.

Il Tar ha deciso: “Il conferimento ad altri due soggetti degli incarichi messi a bando da parte dell’Università di Palermo è da annullare perché non erano predeterminati i criteri di valutazione della prova”. E così, il ricorso promosso da una candidata, i cui titoli posseduti per vincere il concorso (per affidare due incarichi per attività di supporto alle attività didattiche e di ricerca relative al tirocinio) erano stati sovvertiti dalla prova orale, è stato accolto.

Nuova commissione

L’ateneo dovrà nominare una nuova Commissione e svolgere nuovamente la prova orale. Lo hanno deciso i giudici amministrativi di Palermo nel caso seguito dai legali Massimo Petrucci e Adele Saito. Nella comparazione dei titoli il risultato per la ricorrente era stato ottimo. Si è, infatti, guadagnata 27 punti nella valutazione dei titoli staccando di 12 punti un’altra partecipante e di 15 l’altra. L’esito che sembrava già annunciato è stato però sovvertito dal colloquio. E così, pur essendo la più titolata, è arrivata la dichiarazione di non idoneità.

Operato illegittimo

Per i giudici Federica Cabrini (presidente), Giuseppe La Greca (consigliere) e Fabrizio Giallombardo (referendario ed estensore) non c’è «alcun dubbio sull’illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente». Anzitutto per i giudici sarebbe stato necessario determinare una griglia di valutazione del colloquio per «ben motivare in ordine all’attribuzione del punteggio».

«L’attribuzione di un punteggio massimo così elevato – si legge in sentenza -, di fatto svincolato da ogni griglia di valutazione a monte e rimasta ingiustificata a valle, data l’assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all’attribuzione di un punteggio nell’ambito dell’amplissima forbice valutativa stabilita dalla Commissione, non lascia alcun dubbio sull’illegittimità dell’operato dell’amministrazione»

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