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Utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia tributaria

Utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia tributaria

Assoluta necessità della verifica in ordine all’accuratezza, alla completezza e all’attendibilità delle informazioni fornite. Raccomandazioni sull’impiego dell’Ia per rispettare dignità umana e diritti e libertà dell’uomo

ROMA – Con Delibera n. 275/2026, lo scorso 3 marzo il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, stante il crescente sviluppo delle tecnologie di Intelligenza artificiale e volendo garantire l’esistenza di valori fondamentali come quelli riguardanti il rispetto della dignità umana, nonché il rispetto dei diritti e della libertà dell’uomo, ha approvato alcune “raccomandazioni” sull’impiego dell’Ia nell’amministrazione della giustizia tributaria, incaricando la Commissione per lo sviluppo e l’aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici tributari ad avviare interlocuzioni con il Dipartimento della Giustizia tributaria del ministero dell’Economia e delle Finanze sulla sperimentazione e sulla regolamentazione dell’utilizzo di tale strumento attraverso il Tavolo tecnico informatico già istituito.

Il quadro normativo europeo e nazionale

Tutto ciò alla luce della normativa unionale e di quella nazionale emanata sull’uso dell’Ia, tra cui, in particolare l’“AI Act – Regolamento europeo del 13 giugno 2024” nonché, in ambito nazionale, la legge 23 settembre 2025 n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza artificiale”.

I principi guida per l’utilizzo dell’Ia

L’organo di autogoverno dei giudici tributari, riconosciuta l’esigenza di regolamentare, nello specifico ambito della giurisdizione tributaria, le attività eseguibili attraverso le nuove forme di tecnologia precedentemente citate, ha avviato un lavoro di studio, con i competenti organi del ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di pervenire all’emanazione di “raccomandazioni” che possano essere di guida nell’esercizio dell’importante attività giurisdizionale nell’ambito tributario. Il principio fondamentali ai quali ci si deve sempre ispirare sono quelli della legalità, della trasparenza, della proporzionalità e dell’autonomia decisionale.

I rischi etici, giuridici e sociali

Secondo il Consiglio di presidenza, il progresso tecnologico di cui stiamo parlando non può essere disgiunto da una seria riflessione sul rischio etico, giuridico e sociale, un rischio che può essere reale qualora l’applicazione sostanzialmente “algoritmica” del sistema sia in grado di minacciare la privacy e, forse cosa ancora più grave, le responsabilità decisionali del giudice.

I sistemi di Ia considerati ad alto rischio

A tale scopo, il Consiglio ricorda che l’allegato III del regolamento Ia act 1689/2024 nell’individuare i sistemi ad alto rischio, inserisce tra i settori interessati quello dell’attività giudiziaria, ossia a) i sistemi di Ia destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”.

Il ruolo centrale del magistrato

Ricorda ancora che:
a) l’articolo 10 della legge n.132/2025 stabilisce in modo inequivocabile che l’impiego di sistemi dell’Intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia è consentito esclusivamente quale supporto all’attività del magistrato, rimanendo tassativamente esclusa qualsiasi forma di surrogazione decisionale automatizzata, in tal modo garantendo il principio del libero convincimento del giudice, il quale rimane l’unico dominus della valutazione probatoria e dell’interpretazione nomofilattica.
b) l’articolo 15 della stessa legge stabilisce che in tutti i casi in cui si impieghi Intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, restano riservate al magistrato tutte le decisioni sostanziali quali: l’interpretazione e l’applicazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l’adozione dei provvedimenti finali. L’intelligenza artificiale, pertanto, può trovare spazio solo per lo svolgimento di funzioni ausiliarie e organizzative, come la gestione amministrativa dei procedimenti; l’analisi statistica dei dati processuali; la ricerca di precedenti giurisprudenziali; lo smistamento degli atti. In pratica, solo come strumenti di supporto che possono semplificare il lavoro senza intaccare la funzione decisionale del giudice.

Le raccomandazioni e i rischi degli strumenti automatizzati

Nella bozza di “raccomandazioni” allegata alla delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, sottoposta all’esame della Commissione per lo sviluppo e l’aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari, nel sottolineare tutti i principi precedentemente enunciati, il Consiglio di presidenza ha ricordato da un lato l’utilità di strumenti automatizzati per rafforzare la coerenza e l’uniformità dell’azione amministrativa, dall’altro i rischi che gli stessi strumenti possono comportare, come le possibili imprecisioni contenute nel database di addestramento, gli eventuali pregiudizi di chi ha progettato il sistema e ne ha guidato l’addestramento, le possibili “allucinazioni” del sistema ossia gli errori che, con uno strumento basato essenzialmente su predizioni probabilistiche, possono essere generate fornendo all’utente interpretazioni normative errate, informazioni inesatte e persino nessi causali presentati come verità.

La necessità del controllo umano

Da qui, l’assoluta necessità della verifica umana in ordine all’accuratezza, alla completezza e all’attendibilità delle informazioni fornite dall’Ia, assicurando la comprensività e la motivazione della decisione e mantenendo sempre la capacità di scegliere di non eseguire la decisione o il suggerimento fornito dalla “macchina”.

Il ruolo insostituibile del giudice

In pratica, l’esperienza del giudice rappresenta un elemento insostituibile che assicura, con le evidenti necessarie cautele imposte dall’utilizzo di un sistema informatico, la giusta relazione tra le parti e le prove, con l’obiettivo fondamentale di avere quel “giusto processo” di cui all’articolo 111 della Costituzione.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia