Voli cancellati o in ritardo, diritti dei viaggiatori - QdS

Voli cancellati o in ritardo, diritti dei viaggiatori

Serena Giovanna Grasso

Voli cancellati o in ritardo, diritti dei viaggiatori

sabato 20 Aprile 2019

PALERMO – Sempre maggiori sono i disagi che affliggono i viaggiatori. Spesso però non si conoscono i propri diritti. La guida di Adiconsum ci aiuterà a fare chiarezza in tal senso.
Se il volo è stato cancellato almeno sette giorni prima della partenza e si è stati avvisati mediante telefono, email o sms a seconda dell’opzione scelta durante la fase di prenotazione del biglietto aereo, non si ha diritto ad alcun indennizzo aggiuntivo a parte il rimborso del proprio biglietto aereo o della quota del prezzo relativa alla parte del viaggio non effettuata.
La compagnia aerea deve offrire un volo alternativo, il cui orario di partenza non può superare le due ore di anticipo rispetto all’orario del volo cancellato e le quattro ore in caso di ritorno ed infine quando il preavviso arriva in un tempo inferiore a sette giorni e la compagnia offre un volo alternativo in cui l’orario di partenza è solo di un’ora in anticipo rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato e l’arrivo non è superiore alle due ore.

Se il volo viene cancellato dopo lunghe attese in aeroporto, secondo il regolamento Ce 261 del 2004, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo cancellato. Il passeggero ha diritto ad un rimborso per il volo cancellato, il cui termine per richiederlo varia da Stato a Stato e per l’Italia è di due anni.
L’importo del rimborso varia in base alla tratta ed è compreso tra i 250 e i 600 Euro e può essere ottenuto gratuitamente: 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri ed infine 600 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 chilometri. Inoltre, quando si verifica la suddetta circostanza i passeggeri hanno altresì diritto a ricevere assistenza, cioè a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo in caso di pernottamento e trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione andata e ritorno.
Tali compensazioni sono ridotte della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera l’orario previsto dal volo originariamente prenotato di due ore, per le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri, tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri e quattro ore per le tratte superiori a 3.500 chilometri.

La compensazione pecuniaria non sempre è dovuta. Infatti, è esclusa nel caso in cui la cancellazione sia stata determinata per il verificarsi di circostanze eccezionali, come ad esempio avverse condizioni metereologiche e scioperi. In questo caso non si ha diritto ad alcun indennizzo aggiuntivo a parte il rimborso del proprio biglietto aereo o della quota del prezzo relativa alla parte del viaggio non effettuata.
Ad ogni modo, bisogna specificare che la Corte di giustizia europea ha recentemente stabilito che lo sciopero non sempre esonera la compagnia aerea dal corrispondere la compensazione. Per l’erogazione della compensazione bisogna verificare se l’evento riguarda l’ordinario esercizio dell’attività della compagnia e se rientra nel suo ambito di controllo.

Serena Grasso

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