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Week end in zona rossa, cosa si può fare e dove si può andare

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Week end in zona rossa, cosa si può fare e dove si può andare

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venerdì 22 Gennaio 2021

Le risposte del Governo all'interno delle Faq (le domande frequenti dei cittadini) e l'ordinanza più restrittiva di Musumeci. Ecco cosa è consentito fare.

Primo weekend di zona rossa per l’Isola. La scorsa domenica la Sicilia, in base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 e del 16 gennaio 2021 e dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 16 gennaio è entrata, su richiesta dello stesso presidente, in questa fascia.

Nonostante i controlli delle Forze dell’ordine (pochi in realtà, ma è anche vero che l’ultimo dpcm lascia ampli margini di spostamento, per cui non è facile individuare chi si muova per necessità – anche per andare in uno dei negozi legittimamente aperti – e chi per noia o irresponsabilità), gran parte delle città siciliane hanno continuato ad essere trafficate tra l’indignazione di molti.

Ma cosa si può fare in questi giorni? Vi segnaliamo alcune possibilità, in base alle risposte date dal Governo alle domande (Faq) dei cittadini.

SI PUO’ USCIRE PER FARE UNA PASSEGGIATA?

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

ATTIVITA’ SPORTIVA FUORI DAL COMUNE

È possibile
recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In
alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività
sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque
all’interno del proprio Comune?
 

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

SPOSTAMENTI CONSENTITI E VISITE AD AMICI E PARENTI (NO)

Quali sono
le regole sugli spostamenti? È consentito andare a trovare amici o parenti? 

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
– è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
A queste regole si sovrappongono poi le ulteriori restrizioni dell’ordinanza del presidente della Regione siciliana (art. 2, comma 4): Non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni dell’articolo 3 del Dpcm sopra citato che autorizzano spostamenti una volta al giorno verso una sola abitazione privata, nei limiti di due persone, essendo consentita esclusivamente la mobilità per le ragioni specificatamente esposte con l’ultima ordinanza Musumeci (esigenze lavorativa, di necessità o salute).

RIENTRO NELLA SECONDA CASA

È possibile
fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
 

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

IN MACCHINA CON PERSONE NON CONVIVENTI

Posso usare
l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

LAVORO IN TERRENI AGRICOLI O NELL’ORTO DI PROPRIETA’ FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? 

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 dicembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

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