Art Bonus, per salvare i beni culturali italiani - QdS

Art Bonus, per salvare i beni culturali italiani

Bartolomeo Buscema

Art Bonus, per salvare i beni culturali italiani

venerdì 20 Novembre 2015

Riconfermati nella Legge di Stabilità i benefici previsti dalla L. 106/1014 per chi effettua donazioni al patrimonio culturale. Si tratta di un credito d’imposta fino al 65 per cento degli importi donati dai mecenati d’arte

ROMA – Nella Patria dell’arte che ospita oltre 3000 musei, e varie raccolte d’arte sia pubbliche sia private, e un’incalcolabile numero di siti archeologici che potremmo chiamare musei all’aperto, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo con uno slogan efficace “Mecenati di oggi per l’Italia di domani”, ha reso nota la riconferma, grazie alla legge di Stabilità, del cosiddetto Art bonus, istituito con la legge 29 luglio 2014, n. 106 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
L’Art bonus, in breve, è un credito d’imposta che consente la detrazione dalle imposte fino al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Gli interventi su cui effettuare la donazione comprendono tre distinti ambiti:
1. Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
2. Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione.
3. Realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo.
Il credito d’imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla ripartizione in tre quote annuali di pari importo, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.
Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali. Più precisamente:
a) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97. La quota corrispondente a un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Inoltre,in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi.
b) Per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi che si riferisce all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Inoltre, la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Infine, registriamo che, sulla base  dei dati aggiornati a settembre 2015, sono già 162 gli enti destinatari di tali erogazioni liberali per un ammontare pari a 17.291.595,53 euro e per un credito d’imposta di 11.239.537 euro.

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