Obbligo di cambiare la merce anche nel periodo degli sconti - QdS

Obbligo di cambiare la merce anche nel periodo degli sconti

Iole Gagliano

Obbligo di cambiare la merce anche nel periodo degli sconti

martedì 03 Gennaio 2012

Riduzione dei prezzi non significa diminuzione dei diritti di chi compra

CATANIA – Sta per iniziare, come ogni anno, la corsa agli acquisti con i saldi di fine stagione, e, puntualmente  si ripropone la solita questione: “Il commerciante è tenuto o no a cambiare la merce in periodo di saldo”? Innanzitutto, è buona regola, per il consumatore, conservare sempre lo scontrino, perché se un difetto si manifesta dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 ha introdotto nel Libro IV del Cod. Civ. gli articoli da 1519-bis a 1519-nonies, in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.
 
Il venditore, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare, e ciò perché la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione dei diritti di chi compra. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi. Il consumatore, da parte sua, deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.
 
Specificamente, il d.lgs 24/2002 – che disciplina la vendita dei beni di consumo – stabilisce che, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, in quanto egli è tenuto a fornire il bene come richiesto, descritto, reclamizzato e a riparare, sostituire il capo, oppure a ridurre il prezzo o restituire quanto pagato. Nel caso di bene non conforme, il consumatore  può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso. In forza di ciò, il commerciante è tenuto a provvedere alla sua sostituzione o, in mancanza, ad emettere un buono d’acquisto di importo corrispondente, spendibile per un periodo da concordare.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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