A marzo 100 euro in più in busta paga, ecco i criteri di calcolo del premio - QdS

A marzo 100 euro in più in busta paga, ecco i criteri di calcolo del premio

Maria Papotto

A marzo 100 euro in più in busta paga, ecco i criteri di calcolo del premio

giovedì 16 Aprile 2020

Circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per poterne beneficiare. Non si applica ai redditi superiori a 40mila €, escluse dal computo ferie, malattie e aspettativa

L’art. 63 del D.L. 18/2020, cd Decreto “Cura Italia”, stabilisce un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all’interno dell’azienda nel mese di marzo 2020. Si tratta di una sorta di compenso per il disagio che il lavoratore ha avuto nel lavorare in azienda in questo periodo di emergenza epidemiologica.

Per poter beneficiare del premio di 100 euro previsto da decreto Cura Italia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, è intervenuta per fornire chiarimenti e identificare tutte le caratteristiche per una corretta applicazione. Innanzitutto, il lavoratore per poter beneficiare del premio è necessario non aver ricevuto nel 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore ai 40.000 euro. Ai fini del computo della soglia reddituale si devono considerare esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF escludendo quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. A tal proposito, il lavoratore dovrà fornire al proprio datore di lavoro una autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesti tale requisito.

Verificata tale condizione necessaria, bisogna considerare altre variabili, e dunque analizzare il rapporto di lavoro in essere, l’orario di lavoro e i giorni prestati in azienda nel mese di marzo 2020.

Per il calcolo del premio erogabile non dovrà essere fatta alcuna differenza tra i lavoratori in base all’orario di lavoro, full time e part time, ma andrà effettuata una verifica solo nelle giornate di presenza effettiva in azienda nel mese di marzo 2020, considerando il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come contrattualmente previsto. Nel cumulo delle giornate non si devono considerare le giornate di ferie, malattia, di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni e nemmeno le giornate svolte in smart working, proprio perché la ratio della norma è quella di contemperare il disagio del lavoratore nel prestare la propria attività lavorativa in azienda in questo periodo di emergenza epidemiologica. Mentre le giornate lavorative prestate anche in trasferta potranno essere computate per il calcolo del premio di 100 euro.

Qualora il lavoratore, durante il mese di riferimento per la maturazione del premio, abbia cessato il rapporto di lavoro, il premio va riproporzionato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La quota di premio così calcolata, in base al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede aziendale ed escludendo i casi su indicati, potrà essere erogata al lavoratore ad iniziare dalle competenze stipendiali del mese di aprile 2020 o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

A seguito dell’erogazione dei premio, il datore di lavoro procederà con il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato mediante il modello F24 indicando nella sezione Erario il codice tributo “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18’, il mese e l’anno di riferimento, in cui è avvenuta l’erogazione del premio.

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