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Al lavoro col Green pass? L’avvocato, “Garante Privacy ha già detto no”

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Al lavoro col Green pass? L’avvocato, “Garante Privacy ha già detto no”

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giovedì 22 Luglio 2021

Continua l’avvocato De Luca: “Vi è poi un problema di limitazione delle libertà personali e dei diritti di rango costituzionale come la salute e il lavoro"

In merito alla proposta di Confindustria di consentire ai datori di lavoro di richiedere l’esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro e svolgere le relative attività, Vittorio De Luca dello Studio De Luca & Partners commenta: la proposta è quanto mai opportuna per aprire il dibattito sull’utilizzo del passaporto sanitario per la tutela della salute dei lavoratori e per la salvaguardia delle attività produttive, tuttavia dovrà superare alcuni rilevanti profili di criticità. Come è possibile che il datore di lavoro non possa chiedere ai dipendenti se si sono vaccinati, quando invece esibiremo il passaporto vaccinale per andare anche al ristorante o in aeroporto?”.

Da un punto di vista prettamente giuridico, occorre infatti considerare che il Garante della Privacy, per il momento, ha espresso parere negativo sulla possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che attestino l’avvenuta vaccinazione.

Continua l’avvocato De
Luca
:Vi è poi un problema di limitazione delle libertà personali e
dei diritti di rango costituzionale come la salute e il lavoro
.  La
prima è tutelata non solo come diritto fondamentale del singolo ma anche come
interesse della collettività. Il secondo, il lavoro, deve essere “effettivo”
(art. 4, comma 1, della Costituzione) e pertanto non è ipotizzabile che lo
svolgimento dell’attività lavorativa sia riservata ai soli lavoratori che siano
stati vaccinati. Ciò, a meno che non intervenga un provvedimento di legge che
allo stato ritengo possa difficilmente essere approvato. Anche la soluzione del
cambio della assegnazione temporanea a mansioni differenti ovvero del lavoro in
modalità “agile” (cosiddetto smart working) possono essere praticabili
solamente in un numero di casi limitati. Si pensi ad un operaio che
difficilmente potrà lavorare da remoto o anche solo essere adibito a mansioni
differenti tali da non richiedere l’accesso ai locali aziendali
. Anche a
non voler considerare gli aspetti critici sopra indicati, non possiamo trascurare
il fatto che tale iniziativa potrebbe comportare indirettamente l’imposizione
di un trattamento sanitario, difficilmente compatibile con il dettato dell’art.
32 della Costituzione secondo cui i trattamenti sanitari (come, ad esempio, la
vaccinazione) possono essere resi obbligatori solamente per disposizione di
legge”
.

Ciò posto, a fronte delle
varie criticità del tema, “è auspicabile un risolutivo intervento
legislativo che sia in grado di operare un corretto bilanciamento fra i diversi
diritti costituzionali coinvolti e orientato al principio della ragionevolezza
”.

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