Il Dl Energia 2026 ha previsto il contributo volontario da riconoscere ai titolari di ISEE non superiore a 25mila euro (ma che non usufruiscono del bonus sociale). I venditori che intendono aderire all’iniziativa e riconoscere lo sconto sulle bollette energetiche ai propri clienti dovranno pronunciarsi entro il 31 agosto, mese in cui partirà l’iter operativo per l’applicazione dello sconto sulle fatture. Il 2 luglio 2026 l’Arera ha pubblicato una delibera con tutte le regole da seguire e le modalità applicative del contributo straordinario volontario sulla bolletta elettrica per gli anni 2026 e 2027.
Cos’è il “contributo volontario”
Il contributo volontario è uno sconto sulla bolletta dell’energia elettrica che i venditori possono concedere, su base volontaria, ai clienti domestici residenti che non sono titolari del bonus sociale elettrico e hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’obiettivo è offrire un sostegno alle famiglie che, pur non rientrando nei requisiti del bonus sociale, si trovano in una fascia di reddito considerata meritevole di tutela.
Chi può beneficiare del bonus
I beneficiari del contributo sono i clienti che hanno attiva un’utenza domestica di residenza; un ISEE fino a 25.000 euro; non ricevono il bonus sociale elettrico; hanno dei consumi di energia inferiori a 0,5 MWh nel bimestre di riferimento e inferiori a 3 MWh nei dodici mesi considerati dalla normativa. I requisiti saranno verificati automaticamente da ARERA e Acquirente Unico, sulla base dei dati trasmessi dall’INPS e delle informazioni presenti nel Sistema Informativo Integrato (SII).
Come viene riconosciuto il bonus
I clienti beneficiari del bonus non devono presentare alcuna domanda poiché è direttamente l’Inps a trasmettere ad Arera, ogni mese, i dati delle famiglie con un ISEE rientrante nelle fasce previste dalla misura. Sulla base di queste informazioni, ARERA individua le forniture che possiedono i requisiti richiesti e comunica ai venditori aderenti quali clienti hanno diritto al contributo. Le imprese di vendita aderenti all’iniziativa devono poi applicare il contributo nella prima bolletta utile, a partire dalle bollette di competenza del mese di agosto di ciascun anno.
Come controllare se si è ricevuto il bonus
La bolletta dei clienti beneficiari del contributo dovrà riportare una comunicazione dedicata che informa dell’importo dello sconto ricevuto; del riferimento normativo; delle modalità con cui sono stati trattati i dati personali ai fini del riconoscimento del contributo.
A quanto ammonta lo sconto
Il valore economico del contributo non sarà pari per tutti, ma verrà calcolato in base alla componente PE (prezzo dell’energia) del servizio di maggior tutela applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno. Il massimo dello sconto applicabile sarà in ogni caso di 60 euro.
L’erogazione non è obbligatoria
Bisogna ricordare che l’erogazione del contributo non è obbligatoria. Ogni venditore può decidere se aderire all’iniziativa e scegliere per quali segmenti di mercato applicarla (mercato libero, servizio di maggior tutela o servizio a tutele graduali). Come detto, la comunicazione della volontà o meno di adesione da parte dei venditori deve avvenire entro il 31 agosto di ciascun degli anni 2026 e 2027. Il riconoscimento dello sconto in bolletta dipenderà anche dai tempi di attestazione dell’ISEE, fermo restando che l’adesione da parte dei venditori comporta l’obbligo di applicare l’agevolazione a tutti i clienti in possesso dei requisiti.
L’attestazione per i venditori
I venditori che aderiscono all’iniziativa devono ricevere un’apposita attestazione di adesione rilasciata da Acquirente Unico e saranno inseriti in un elenco pubblicato da ARERA. L’Autorità monitorerà l’applicazione del contributo nel biennio 2026-2027 e potrà revocare l’attestazione in caso di irregolarità. Chi aderisce riceverà un “bollino di qualità” da parte dell’ARERA, spendibile per comunicazioni di marketing.
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