Bonus “occupazione Sviluppo Sud”, istruzioni per il datore di lavoro - QdS

Bonus “occupazione Sviluppo Sud”, istruzioni per il datore di lavoro

Maria Papotto

Bonus “occupazione Sviluppo Sud”, istruzioni per il datore di lavoro

mercoledì 31 Luglio 2019

La fruizione del beneficio avviene con conguaglio/compensazione nelle denunce contributive. L’istanza di prenotazione dell’incentivo va presentata mediante modulo on line

ROMA – L’Inps con la circolare 102/2019 del 16 luglio 2019 ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” concesso ai datori di lavoro operanti nel settore privato che effettuano assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

Il datore di lavoro per poter beneficiare di tale incentivo deve inoltrare telematicamente all’Inps il modulo di istanza on-line “Ioss”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Nella domanda preliminare di ammissione all’incentivo occorre indicare i seguenti dati:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
– la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Una volta effettuata l’istanza di prenotazione dell’incentivo, l’Inps, preliminarmente procede con la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal), al fine di verificare se il soggetto era in possesso del requisito di disoccupazione alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo; una volta verificato il requisito soggettivo, determina, previa verifica della relativa copertura finanziaria per l’incentivo richiesto, l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; ed infine, informa, il datore di lavoro del relativo importo dell’incentivo riconosciuto per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Una volta accolta l’istanza di prenotazione, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare a pena di decadenza l’assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza di tale termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme riconosciute dall’istituto, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

La fruizione del beneficio dovrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
In merito alle assunzioni già in essere alla data di emissione della suindicata circolare, per il recupero degli arretrati gennaio/giugno 2019 potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2019.

Le istanze di prenotazione dell’incentivo vengono analizzate da parte dell’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, ad eccezione delle istanze relative alle assunzioni e trasformazione a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, le quali saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione/trasformazione.

Fine seconda e ultima puntata

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