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Caldo estremo e lavoro, servono tutele strutturali

Caldo estremo e lavoro, servono tutele strutturali

L’ordinanza della Regione vieta le attività nelle ore centrali, ma restano criticità: dai controlli ispettivi ai dpi obbligatori

I dati delle Nazioni Unite (2026) ci consegnano una realtà inequivocabile: il periodo compreso tra il 2015 e il 2025 rappresenta il decennio più caldo mai registrato. L’esposizione termica agisce da brutale moltiplicatore delle disuguaglianze sociali e, nel nostro Paese, gli effetti di questo moltiplicatore diventano sempre più evidenti, intersecandosi con divari territoriali, sociali ed economici. In particolare, il caldo estremo e lo stress termico da esso derivante non colpiscono in modo uniforme le diverse categorie professionali che compongono il mondo del lavoro.

Tutela dei lavoratori e riforma degli spazi urbani

Normare il lavoro non può dirsi sufficiente: occorre invece un’operazione di riforma dello spazio urbano, a partire dalla creazione e dalla valorizzazione di spazi pubblici protetti, dove trovare riparo, acqua e sostegno sociale in particolari situazioni che minacciano il benessere o, addirittura, la sopravvivenza stessa di molte persone, fra queste: gli anziani, i più giovani, i lavoratori e i malati cronici. Di fronte a questa metamorfosi strutturale del clima negli spazi urbani, le semplici linee di indirizzo flessibili e non vincolanti risultano ormai insufficienti nel garantire il benessere e la sicurezza psico-fisica delle persone che vivono, attraversano e lavorano le nostre città.

Le ordinanze regionali contro il rischio da calore

Ancor prima dell’ingresso formale nella stagione estiva (21 giugno), l’Italia ha risposto all’urgenza climatica con una vera e propria mobilitazione normativa regionale. Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia hanno emanato ordinanze per imporre divieti formali dal lavoro in particolari momenti dell’anno e della giornata. Queste ordinanze concordano nel prevedere un blocco delle attività lavorative all’aperto, solitamente dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni in cui le mappe scientifiche del progetto Inail-Cnr (Worklimate) segnalano un rischio termico alto. Alcune regioni, come Lazio ed Emilia-Romagna, hanno esteso gli effetti dell’ordinanza anche ai lavoratori della logistica urbana, molti dei quali operano per le piattaforme digitali, così da coinvolgere una quota più ampia del mondo del lavoro, ormai sempre più frammentato e dematerializzato. In questo mosaico nazionale si inserisce a pieno titolo l’Ordinanza n. 01, emessa dalla Regione Siciliana, a firma del presidente Renato Schifani, il 12 giugno scorso. Il provvedimento, che resterà in vigore fino al 31 agosto, vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore centrali (12:30-16). Il divieto coinvolge i settori agricolo, florovivaistico, edile, della logistica e delle cave. La misura è espressamente estesa alle attività di consegna conto terzi con velocipedi o veicoli a motore a due ruote, riconoscendo la peculiare esposizione al rischio di stress termico per i rider e molti lavoratori urbani che non dispongono di spazi aziendali per proteggersi dal caldo estremo. Restano però escluse le Pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori nel caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità.

DPI, pause retribuite e responsabilità delle aziende

Sebbenne l’ordinanza vada nella giusta direzione, appare limitato un approccio che basa la sua efficacia quasi esclusivamente sul divieto e sulla minaccia penale, facendo esplicito riferimento alle previsioni dell’art. 650 del Codice penale nelle circostanze di mancata osservanza della norma. Mancano alcuni ancoraggi fondamentali che permetterebbero all’intervento regionale di evolvere in una tutela compiuta e reale per i lavoratori. Innanzitutto, sarebbe necessario affiancare al divieto dal lavoro la graduale predisposizione di una rete capillare di aree protette a beneficio delle popolazioni urbane.

In secondo luogo, sebbene l’ordinanza richiami i datori di lavoro alla valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008), chiedendo che si adottino le misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di stress termico ad un livello accettabile, manca la previsione di un chiaro obbligo di fornitura a cura e spese delle aziende dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici per lo stress termico, garantendo altresì scorte d’acqua e pause di recupero retribuite.

Controlli ispettivi e protezione dei lavoratori

In terzo luogo, l’ordinanza non riconosce alcuna differenziazione tra categorie di lavoratori che in ragione di molteplici fattori – il luogo di lavoro, il microclima specifico associato all’ambiente, lo sforzo richiesto, i ritmi di attività, gli indumenti utilizzati – possono risultare variamente esposti al rischio in presenza delle stesse condizioni climatiche. In merito alle esclusioni operate dall’Ordinanza, avrebbe potuto prevedersi che la calendarizzazione di eventuali interventi di pubblica utilità, che possono essere efficacemente svolti in momenti della giornata che non comportano la prolungata esposizione dei lavoratori al sole, debba avvenire tenendo in considerazione i rischi derivanti dal caldo estremo sui lavoratori.

Per concludere, emerge il problema dell’effettività dei controlli, soprattutto nei settori attraversati da gravi irregolarità e sfruttamento. Senza un sensibile rafforzamento della presenza degli ispettori del lavoro in Sicilia, il divieto rischia di rimanere un ottimo proposito scritto su carta. Affiancando al divieto dal lavoro un ecosistema di tutele fatto di spazi urbani accessibili, responsabilità aziendali e controlli ispettivi, trasformeremo una necessaria misura d’emergenza in una rete di protezione strutturale, assicurando che la salute e la dignità di chi lavora non vengano mai messe in pausa.

Luigi Di Cataldo
Sociologo dei processi economici e del lavoro