Da aprile sarà possibile fare domanda per l’accesso alle misure di sostegno al reddito per le comunità vittime dell’emergenza maltempo che a gennaio 2026 – con l’arrivo del ciclone Harry – ha messo in ginocchio Sicilia, Calabria e Sardegna: i fondi saranno destinati ai lavoratori dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e anche dalla frana di Niscemi.
Le indicazioni sulle misure previste dal decreto-legge n.25 dello scorso 27 febbraio sono fornite all’interno del messaggio n. 1272 dell’Inps dello scorso 14 aprile.
Inps, fondi per lavoratori colpiti da ciclone Harry e frana di Niscemi
Il messaggio fornisce le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione di integrazione salariale unica, destinata a “datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa“, nonché a lavoratori autonomi danneggiati dal maltempo.
Quando e come inviare domanda per l’integrazione salariale
Per i lavoratori autonomi sarà possibile fare domanda dal 20 aprile al 20 giugno 2026 attraverso il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” dell’Inps, selezionando la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
I datori di lavoro privati devono accedere alla piattaforma “Omnia IS” – direttamente o con l’ausilio di intermediari – attraverso la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Per i soli datori di lavoro agricoli, invece, c’è l’applicativo “CISOA WEB”: da lì bisogna poi accedere a “CIG e Fondi di Solidarietà”. Le domande vanno presentate dal 14 aprile 2026.
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 della Decreto Legge citato, tra i destinatari dell’indennità una tantum sono inclusi:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
L’importo dell’indennità
I fondi – sotto forma di contributo una tantum – per i lavoratori interessati dall’emergenza maltempo consistono in un’indennità di 500 euro un periodo di sospensione attività fino a 15 giorni e fino a 3mila euro per lavoratore per sospensioni più lunghe.

