Coronavirus, esonero contributivo e modifica dei contratti nel Dl di agosto - QdS

Coronavirus, esonero contributivo e modifica dei contratti nel Dl di agosto

Maria Papotto

Coronavirus, esonero contributivo e modifica dei contratti nel Dl di agosto

venerdì 21 Agosto 2020

Previste tra gli altri cassa integrazione per ulteriori 18 settimane e proroga del divieto di licenziamento. Agevolazione del 30% dei contributi previdenziali per tutte le aziende operanti nel Mezzogiorno

ROMA – È in fase di approvazione il decreto Agosto che concede ulteriori 18 settimane di cassa integrazione, introduce nuove tipologie di esonero contributivo per i datori di lavoro, modifica la disciplina dei contratti a termine e proroga il divieto di licenziamento per le imprese.

Cassa integrazione
Le 18 settimane di cassa integrazione riguarderanno il periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le prime 9 settimane verranno concesse come per le precedenti richieste di ammortizzatori sociali, mentre le seconde 9 settimane è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:
a) al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Decontribuzione per le assunzioni stabili
Ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile, e comunque fino al 31 dicembre 2020.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni ed è altresì riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Decontribuzione per chi non ricorre alla cassa integrazione
Ai datori di lavoro privati che non richiedono la proroga della cassa integrazione, ma che comunque abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, e per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile.
Attenzione però, che dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga del divieto di licenziamento
Fino al termine del 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo. Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, in caso di fallimento, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Contratti a termine
Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti a termine possono rinnovarsi o prorogarsi per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020,.

Decontribuzione Sud
È prevista un’agevolazione del 30% dei contributi previdenziali per tutte le aziende operanti nel Mezzogiorno, in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. La decontribuzione sarà pari al 30% fino al 2025, al 20% fino al 2027 e al 10% fino al 2029, si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine.

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