Il tema del suicidio medicalmente assistito (d’ora in avanti Sma) è da tempo al centro del dibattito politico dopo le storiche decisioni della Corte costituzionale (ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019) in cui la stessa ha definito le condizioni che esimono dalla responsabilità penale chi fornisca aiuto alla persona che intende porre fine ai suoi giorni. Deve trattarsi di un soggetto nel pieno delle sue facoltà mentali, affetto da patologie irreversibili causa di intollerabili sofferenze fisiche e psicologiche e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitali senza i quali quindi non sopravviverebbe. Si aggiungono due altre condizioni: spetta al Servizio sanitario nazionale verificare le predette condizioni e le modalità di esecuzione del Sma, previo parere del Comitato etico competente.
Corte costituzionale e suicidio medicalmente assistito
La Corte costituzionale, anche con le successive sentenze in materia (tra tutte le sentt. nn. 135/ 2024 e 204/2025) ha configurato il Sma come un vero e proprio diritto del malato, se sussistono le summenzionate condizioni, esigibile dalle strutture del sistema sanitario. Di fronte all’inerzia del legislatore nazionale, malgrado i ripetuti inviti della Corte perché disciplini la materia, e in presenza di un movimento d’opinione favorevole ad una regolamentazione della materia, la Toscana, la Sardegna, l’Emilia-Romagna e, da ultimo, il Veneto hanno disciplinato con proprie leggi tempi e modalità del Sma a favore dei propri amministrati. Lo Stato ha fatto ricorso contro la legge toscana, quella sarda e, da ultimo, quella emiliana per asserita violazione delle proprie competenze. Con la sentenza n. 148 del 2026, che si commenta, la Corte ha deciso il ricorso contro la legge della Regione Sardegna n. 26 del 2025 recante norme sul Sma, che ricalcava la legge toscana.
Legge Sardegna sul fine vita e suicidio medicalmente assistito
La legge sarda prevede che la richiesta di Sma sia valutata da una Commissione multidisciplinare permanente (Cmp) formata da personale sanitario le cui valutazioni sono poi trasmesse ad un Comitato etico-territoriale per il parere, a seguito del quale il Cmp si esprime sulla sussistenza dei requisiti per accedere al Sma. In caso di accoglimento della richiesta le strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR) forniranno la necessaria assistenza alla persona autorizzata a realizzare il suo proposito suicidiario.
Corte costituzionale, quali norme sul fine vita sono incostituzionali
La Corte costituzionale non accoglie le doglianze formulate dal Governo nei confronti dell’intera legge, mentre dichiara incostituzionali alcune singole disposizioni. La Regione ha posto norme organizzative rientranti nella sua competenza concorrente in materia di “tutela della salute”, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legge n. 219 del 2017 sul c.d. “consenso informato” che già consentiva al malato con prognosi infausta di rifiutare l’accanimento terapeutico. Neppure è stata scalfita la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale poiché il perimetro di punibilità dell’aiuto al suicidio di cui all’art. 580 c.p. è rimasto quello disegnato dalla Corte nella sentenza 242 del 2019. Sono invece dichiarate incostituzionali sia le norme che fissano termini stringenti per il procedimento perché in contrasto con l’esigenza di una approfondita valutazione della richiesta, sia quelle specifiche che prevedono il supporto delle Aziende sanitarie regionali per le procedure di Sma.
Sono norme fondamentali e non di dettaglio e pertanto di spettanza statale. Rimane comunque salvo il diritto del soggetto ammesso al Sma di ottenere i farmaci, i dispositivi eventualmente occorrenti per l’auto somministrazione, e la necessaria assistenza dalle Aziende del Srr.

