La normativa vigente stabilisce che le dimissioni del rapporto di lavoro devono essere effettuate, pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica utilizzando apposito modello messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. Le dimissioni presentate con altre forme, in modalità cartacea o verbale, non producono alcun effetto legale se non vengono confermate tramite la procedura online obbligatoria, le dimissioni online. La procedura telematica era stata introdotta al fine di arginare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” e per garantire la genuinità della volontà del lavoratore.
Il diritto di revoca entro sette giorni
Inoltre, il lavoratore ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi, cosicché il rapporto di lavoro continua a sussistere in applicazione del diritto di ripensamento del lavoratore. In tal caso il rapporto di lavoro si ricostituisce e il datore di lavoro è tenuto a consentire il completamento della prova.
I casi esclusi dalla procedura online
Esistono casi di esclusione alla procedura telematica per le dimissioni stabiliti dalla Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro tra cui le dimissioni dal rapporto di lavoro domestico, quelle intervenute nelle cosidette “sedi protette”, le dimissioni durante il periodo di prova, le dimissioni e le risoluzioni consensuali dal rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e entro i primi tre anni di vita del bambino e le dimissioni nel rapporto di lavoro marittimo.
Dimissioni durante il periodo di prova
Dunque, durante il periodo di prova il lavoratore può dimettersi senza seguire la procedura online delle dimissioni online e può anche revocare le stesse entro il termine dei sette giorni successivi.
Revoca delle dimissioni e ripristino del rapporto
Di conseguenza, se il lavoratore revoca le dimissioni, queste si considerano come mai avvenute, il rapporto di lavoro si ripristina e il datore di lavoro ha l’obbligo di riammettere il dipendente in servizio per consentirgli di terminare il periodo di prova rimanente, con la conseguenza che tale principio non può essere sostituito dalla erogazione di una indennità risarcitoria correlata al periodo residuo. Ovviamente, il ripristino del rapporto di lavoro non esclude la possibilità al datore di lavoro di recedere dal contratto al termine del periodo di prova o entro un termine congruo idoneo a valutare la capacità del lavoratore neoassunto finalizzata ad un proficuo inserimento nella organizzazione aziendale.
La decisione della Corte di Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24911/2025 affronta la questione delle dimissioni durante il periodo di prova e revocate entro il termine previsto dei sette giorni successivi, stabilendo che il diritto di ripensamento è pienamente applicabile. Nonostante la prassi basata sulle circolari ministeriali non richieda l’utilizzo della procedura telematica per le dimissioni durante il periodo di prova, l’orientamento della Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario seguire la procedura telematica in quanto l’esclusione non è prevista dalla legge.
Perché conviene usare comunque la procedura telematica
A seguito di questo orientamento giurisprudenziale, è assolutamente consigliabile richiedere le dimissioni in prova tramite la procedura telematica, anche come tutela ulteriore per evitare il rischio di contenzioso in cui il dipendente contesti la validità delle dimissioni non formalizzate telematicamente.

