Dpi anti-Covid, esenti da Iva solo gel biocidi e presidi medico chirurgici - QdS

Dpi anti-Covid, esenti da Iva solo gel biocidi e presidi medico chirurgici

Salvatore Forastieri

Dpi anti-Covid, esenti da Iva solo gel biocidi e presidi medico chirurgici

mercoledì 11 Novembre 2020

I semplici detergenti che non svolgono azione disinfettante non usufruiscono dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello chiarendone l’applicazione

ROMA – Poco tempo fa abbiamo parlato dalle pagine di questo Quotidiano del trattamento fiscale dei prodotti utilizzati per la protezione contro il Covid-19. Abbiamo ricordato che la Ue è orientata ad estendere anche l’attuale esenzione da Iva fino a tutto il mese di aprile 2021, includendo nell’agevolazione anche i vaccini (evidentemente quando saranno disponibili) ed i Test anti Covid ed abbiamo pure evidenziato che con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), è stata confermata l’applicazione, a regime, dell’aliquota ridotta (5%) per la cessione di mascherine protettive e di altri prodotti di protezione anti Covid, (Tabella A, parte II-bis, punto 1-ter.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), stabilendo pure che, a partire dallo scorso 19 maggio e fino alla fine di quest’anno, quindi solo temporaneamente, al posto dell’aliquota del 5%, si applica l’aliquota zero.
Tra i prodotti attualmente ad aliquota zero, oltre alle mascherine protettive (quelle chirurgiche, le Ffp2 e Ffp3), ci sono anche i ventilatori polmonari, gli strumenti per la diagnosi del Covid-19, i tamponi, nonché i detergenti disinfettanti per le mani.
In verità dalle definizioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità nel proprio sito web, i termini detergente e disinfettante sono spesso confusi tra loro, per cui una società, che ha posto un interpello all’Agenzia delle Entrate, riteneva di potere classificare il prodotto “gel idroalcolico” come un “disinfettante”, e non come un semplice “detergente”.

Proprio con riguardo al citato interpello, ossia il n. 530 di questo mese di novembre, e con espresso riferimento ai detergenti, l’Agenzia delle Entrate, con la recentissima risposta, ha precisato che l’applicazione dell’esenzione dipende esclusivamente dalla classificazione merceologica dei prodotti.
Ha ricordato, infatti, che, così come peraltro già evidenziato nella precedente risposta ad interpello n. 370 del 17 settembre 2020 e nella circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, l’agevolazione in esame non può trovare applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.

Ha evidenziato ancora che, con la dizione “detergenti disinfettanti per mani” il legislatore ha voluto fare riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici. I semplici detergenti invece, che non sono addizionati con disinfettanti, non possono ritenersi compresi nell’elenco dell’articolo 124 del Decreto Legge 34/2020 in quanto non svolgono un’azione disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti.
La stessa Agenzia ha precisato pure che nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri” rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come Pmc o biocidi, a base di etanolo almeno al 70 %, a prescindere dalle dimensioni della confezione. Come per i detergenti disinfettanti, solo questo tipo di prodotti ha un’azione virucida e dunque è in grado di rispettare la ratio della norma in esame.

È escluso, pertanto, che possano rientrare nell’esenzione i semplici prodotti detergenti, ossia quelli classificati nel Capitolo 33 della Nomenclatura combinata, classificazione che peraltro non è stata indicata dalla competente Agenzia Dogane e Monopoli nella circolare 12 del 30 maggio 2020.

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