Riconosciuto fino ad un massimo di 250 €. Fino a 50 €, invece, in caso di adattamento del vecchio. Bonus pari al 50% riconosciuto per gli acquisti effettuati nel 2019 e nel 2020
ROMA – Tra i vari adempimenti legati allo sviluppo digitale del Fisco e alla lotta all’evasione fiscale, dal 1° gennaio 2020 è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo dello scontrino elettronico, già introdotto da luglio 2019 per i titolari di partita Iva con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Per i commercianti, tenuti ad adeguarsi ad un sistema fiscale in continuo mutamento, ciò rappresenta anche un nuovo costo, in primis per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa telematici. Per evitare questo aggravio sui negozianti e professionisti, l’avvio dei corrispettivi telematici è stato affiancato con il nuovo bonus registratori di cassa che consentirà di risparmiare fino al 50% sul prezzo d’acquisto. Si tratta di un contributo di tipo economico, erogato dallo Stato sotto forma di credito di imposta, connessa all’acquisto o al rinnovo di un registratore di cassa che renda possibile l’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, quindi vale anche nel caso di adattamento dei registratori di cassa già in uso aggiornati con un sistema che permetta l’invio degli scontrini elettronici nei termini e nelle modalità previste dalla legge. A seconda della scelta fatta, ovvero nuovo acquisto o adattamento, cambia però l’ammontare del credito.
Il bonus per i registratori di cassa telematici sarà riconosciuto per gli acquisti effettuati nel 2019 e nel 2020. L’agevolazione è pari al 50% dell’onere sostenuto dal contribuente, ed è riconosciuta fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto di un nuovo registratore di cassa o fino ad un massimo di 50 euro in caso di adattamento. La stessa vale anche nel caso in cui il soggetto interessato abbia scelto di comprare un registratore di cassa usato.
Le regole operative sono state diffuse dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 febbraio 2019.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “6899” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, valorizzando nel campo “anno di riferimento” l’anno di sostenimento della spesa.