Forfettari, requisiti d'accesso niente deroga per l’Agenzia delle Entrate - QdS

Forfettari, requisiti d’accesso niente deroga per l’Agenzia delle Entrate

Salvatore Forastieri

Forfettari, requisiti d’accesso niente deroga per l’Agenzia delle Entrate

venerdì 14 Febbraio 2020

Rimasti inascoltati gli appelli degli addetti ai lavori che chiedevano uno slittamento. Risoluzione n 7 dell’11 febbraio: confermata l’entrata in vigore dei “paletti” nel 2020

ROMA – È stata emanata martedì scorso, 11 febbraio, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla dibattuta questione della decorrenza dei nuovi motivi ostativi all’applicazione del regime forfettario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro (ragguagliati ad anno).

I nuovi “paletti” a cui facciamo riferimento sono il non avere sostenuto, nell’anno precedente, spese per il personale d’importo superiore a 20.000 euro, ed il non avere percepito, sempre nell’anno precedente, reddito di lavoro dipendente ed assimilati (compresa quindi anche la pensione) per un importo superiore a 30.000 euro.

Con la citata risoluzione n. 7, l’Agenzia delle Entrate tenta di porre fine alle numerose critiche mosse dagli addetti i lavori, compresi i Garanti del Contribuente, i quali auspicavano l’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, non l’1 gennaio 2020, ma l’1 gennaio 2021, o, quanto meno, il riconoscimento della non applicabilità delle sanzioni in caso di adeguamento al regime ordinario in ritardo (rispetto al 1° gennaio 2020) ma entro il termine di sessanta giorni nel rispetto della norma prevista dal secondo comma dell’articolo 3 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Questa disposizione, contenuta nella Legge 27 luglio 2000 n.212, stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Ma l’Agenzia delle Entrate, con la citata risoluzione, si adegua, puramente e semplicemente, all’interpretazione contenuta nella risposta ad una interrogazione parlamentare del 5 febbraio scorso, resa nota anche dal Mef, una interpretazione la quale, sicuramente, è dettata principalmente dall’esigenza di non mettere in discussione un maggiore gettito iscritto in bilancio già per il 2020.

Facendo emergere, però, grossi dubbi di corretta applicazione delle norme dello Statuto dei Diritti del Contribuente e, principalmente, non venendo incontro alle legittime richieste dei contribuenti interessati ai quali, sostanzialmente, viene chiesto che, se al 31 dicembre 2019 erano già stati superati i due “paletti”, già dal giorno successivo (1^ gennaio 2020) avrebbero dovuto attrezzarsi per istituire la contabilità e, cosa più importante, cominciare ad emettere la fattura elettronica.
Non è condivisibile, peraltro, quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con le recenti pronunce secondo le quali le nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020 “non impongono alcun adempimento immediato”.

È vero, infatti, che non ci sono adempimenti “nuovi” riguardanti i “forfettari” nel testo delle legge di Bilancio, ma dal 1° gennaio scattano comunque adempimenti nuovi in conseguenza del passaggio (obbligato) da un regime all’altro.

Sarebbe stato meglio, forse, che alcuni del principi enunciati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (riguardante le diposizioni per i forfettari contenute nella legge di Bilancio per il 2019), fossero stati “presi in prestito” quest’anno per dare una interpretazione alla norma più adatta alla “Tax compliance”.

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