L’Inps ha diffuso nuove istruzioni operative relative alle misure di sostegno previste per lavoratori autonomi e parasubordinati colpiti dagli eventi alluvionali. Come spiega la circolare n.53 del 7 maggio 2026, l’indennità è destinata a chi ha dovuto sospendere o ridurre l’attività a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sicilia e Sardegna, territori interessati dallo stato di emergenza.
Il bonus alluvioni
Il bonus alluvioni è stato introdotto dal decreto maltempo, approvato dal governo Meloni a febbraio. La misura riguarda “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”.
I lavoratori autonomi e parasubordinati che hanno subito danni da gennaio 2026 possono richiedere il bonus. L’importo massimo erogabile è di 3.000 euro. Con la circolare datata 7 maggio, l’Inps ha chiarito le modalità applicative e le regole relative al contributo una tantum. Nel documento vengono riportate le indicazioni amministrative previste dall’articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, che disciplina l’intervento economico per il periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
Chi può accedere agli aiuti
Le misure sono rivolte ai lavoratori che operano, che sono residenti o domiciliati nelle aree interessate dagli eventi meteorologici estremi e che abbiano subito interruzioni lavorative. Il sostegno economico viene riconosciuto in presenza dei requisiti previsti dalla normativa emergenziale e previa comunicazione all’Inps. Nello specifico, il sostegno è destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, agli agenti e rappresentanti di commercio, ai lavoratori autonomi e ai professionisti, inclusi i titolari di impresa, purché iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
L’indennità è riconosciuta per il periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell’attività non superiore a quindici giorni, fino a un massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Tra gli altri destinatari della misura rientrano dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, pescatori autonomi, professionisti iscritti alla gestione separata Inps e professionisti iscritti agli enti previdenziali privati.
Altri requisiti
Un ulteriore criterio previsto dall’Inps riguarda la localizzazione dell’attività e la residenza dei beneficiari. L’indennità una tantum, infatti, è riconosciuta per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 ai lavoratori delle categorie già individuate, a condizione che alla data del 18 gennaio 2026 risultassero residenti, domiciliati o operativi — in via esclusiva oppure, per agenti e rappresentanti, in maniera prevalente — in uno dei comuni delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dall’ondata di maltempo.
Domanda e scadenze
Le richieste devono essere presentate per via telematica, accedendo con Spid sul sito Inps, entro il 20 giugno 2026. Le finestre temporali sono già state definite: per le imprese la scadenza è fissata al 31 maggio 2026, mentre per lavoratori autonomi e collaboratori è prevista una proroga fino al 20 giugno. L’Inps ha precisato che si tratta di termini ordinatori e non perentori, ma ha comunque invitato a trasmettere le domande il prima possibile per agevolare l’erogazione delle somme.
Tipologie di sostegno previste e importi
Le misure comprendono indennità sostitutive del reddito e strumenti di integrazione salariale per i periodi di sospensione dell’attività. Gli importi sono calcolati in base alla durata dell’interruzione lavorativa e alla posizione del richiedente. L’indennità una tantum prevista è pari a 500 euro per ciascun periodo di stop lavorativo che non superi i quindici giorni. In ogni caso, la somma complessiva riconoscibile a ciascun lavoratore non può oltrepassare il tetto massimo di 3.000 euro.
Controlli e verifiche
L’Istituto previdenziale effettuerà controlli successivi sulle dichiarazioni presentate, con particolare attenzione alla corrispondenza tra i requisiti dichiarati e la reale sospensione dell’attività lavorativa nei territori coinvolti.
Segui tutti gli aggiornamenti di QdS.it sui canali WhatsApp e Telegram

