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Partita Iva, Concordato Preventivo biennale 2026-2027: la nuova legge

Partita Iva, Concordato Preventivo biennale 2026-2027: la nuova legge
Agenzia delle Entrate, foto da Imagoeconomica

Il nuovo meccanismo di contenimento previsto per i contribuenti con punteggi ISA più bassi si inserisce nel più ampio insieme di interventi correttivi che, nel tempo, hanno progressivamente modificato i criteri di costruzione della proposta. In data 20 maggio è stata approvata la legge di conversione del D.L. n. 38/2026, noto come Decreto Fiscale, che interviene aggiornando le modalità di definizione della proposta di Concordato Preventivo Biennale destinata alle partite IVA per il periodo 2026-2027. Tra le modifiche introdotte figura un cambiamento rilevante nei criteri utilizzati per la sua determinazione.

La nuova legge

Una proposta di concordato potenzialmente più accessibile rispetto al passato. Anche per i contribuenti con livelli di affidabilità più bassi, configurandosi così come un elemento di incentivo all’adesione da considerare attentamente. Nel software “Il tuo ISA 2026 CPB” troviamo gli impatti della recente modifica normativa. La novità della legge di conversione riguarda l’introduzione di un tetto massimo all’incremento della proposta di reddito rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente il biennio concordatario. Per i contribuenti con un punteggio ISA inferiore a 8, le soglie massime di incremento sono state ridefinite nei seguenti termini: fino al 30% quando, nel periodo d’imposta precedente, il livello di affidabilità fiscale risulta pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; fino al 35% se, sempre con riferimento al periodo precedente, il punteggio di affidabilità fiscale è compreso tra 1 e 6.

La clausula di salvaguardia

Resta ferma l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 3-ter dell’articolo 9 del D.Lgs. 13/2024. Tale disposizione stabilisce che il limite percentuale del 30% o del 35% non si applica qualora la proposta, determinata sulla base di tali soglie, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali definiti dalla metodologia ministeriale. In queste ipotesi, infatti, opera la soglia minima di reddito individuata dall’amministrazione finanziaria, al di sotto della quale la proposta di concordato non può essere ridotta.

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