Quattordicesima, mensilità "extra" per pensionati e dipendenti

Quattordicesima, mensilità “extra” per pensionati e dipendenti: requisiti e come funziona

Quattordicesima, mensilità “extra” per pensionati e dipendenti: requisiti e come funziona

Redazione  |
martedì 14 Maggio 2024

Per chi perfeziona i requisiti richiesti entro il 31 luglio, l'erogazione viene fatta sulla rata del mese

Nel periodo tra giugno e luglio i lavoratori dipendenti e pensionati dovrebbero ricevere (se prevista dal proprio Ccnl di riferimento) una somma extra, ovvero la “quattordicesima“. In alcuni casi, l’erogazione sarà effettuata nell’imminente periodo estivo, in altri a dicembre.

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Quattordicesima: cos’è la “retribuzione differita”

Ma cos’è la quattordicesima? Si tratta di una mensilità “extra” dello stipendio ed è un classico esempio di retribuzione differita. Il suo ammontare non viene erogato ogni mese, ma matura nel periodo in cui si lavora all’interno dell’azienda. Viene pagata in un’unica soluzione secondo le scadenze previste e l’importo dipende dai singolo ratei maturati dal dipendente nel periodo di lavoro.

Quattordicesima per i pensionati: come funziona

Nel caso dei pensionati, la quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione già corrisposta da Inps a luglio o dicembre di ogni anno. In questo caso, la quattordicesima spetta a chi possiede i seguenti fattori:

  • Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
  • Almeno 64 anni
  • Reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017);
  • Come imposto dalla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.

Per chi perfeziona i requisiti richiesti entro il 31 luglio, l’erogazione viene fatta sulla rata del mese. Per chi invece procede dal 1 agosto o dal 1 luglio al 31 dicembre – o ai soggetti divenuti titolari di pensioni nel 2023 – la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre.


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