Rischio idrogeologico e idraulico, le disposizioni del Comune di Caltanissetta - QdS

Rischio idrogeologico e idraulico, le disposizioni del Comune di Caltanissetta

Annalisa Giunta

Rischio idrogeologico e idraulico, le disposizioni del Comune di Caltanissetta

venerdì 28 Ottobre 2022

Il sindaco Roberto Gambino ha emanato un’ordinanza finalizzata a prevenire i pericoli per la popolazione in caso di eventi estremi. Un provvedimento essenziale, anche in vista del prossimo inverno

CALTANISSETTA – Prevenire e gestire il rischio idraulico al fine di attuare procedure volte a mitigarlo. Con questo intento il sindaco Roberto Gambino ha emanato un’apposita ordinanza (la numero 36/2022) in cui si ordina agli operatori economici, turistici e culturali operanti nelle zone agricole nel territorio nisseno di programmare e organizzare le proprie attività consultando preventivamente l’Avviso meteo-idrogeologico e idraulico valido per la zona E della Sicilia, pubblicato quotidianamente alle ore 16 circa sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Protezione civile (www.protezionecivilesicilia.it).

La Protezione Civile nissena ha anche attivato una pagina Facebook dedicata, tra l’altro, alla divulgazione e al rilancio in tempo reale degli avvisi meteo emessi quotidianamente dalla Regione siciliana ed eventualmente di avvisi attinenti la protezione civile del Comune di Caltanissetta.

Le attività dovranno essere previste secondo il criterio della massima prudenza, specialmente in presenza di minori e persone gravate da fragilità, qualora sia stato dichiarato dalla Regione siciliana il livello di allerta giallo e a maggior ragione se sia stato dichiarato il livello di allerta arancione o rosso. Nel caso in cui la Regione dichiari il livello di allerta giallo, arancio o rosso è vietato il transito pedonale e veicolare in qualunque traccia viaria realizzata in prossimità di impluvi, alvei torrentizi e fluviali.

Previste disposizioni anche per i proprietari dei fondi agricoli adiacenti la rete ferroviaria, i quali sono tenuti a liberare i terreni da qualsivoglia opera, struttura o ostacolo al drenaggio delle acque meteoriche che scaricano dalla linea ferroviaria verso i terreni di proprietà. I proprietari dei fondi agricoli adiacenti le strade pubbliche o a uso pubblico extraurbane, a loro volta, dovranno: eseguire l’aratura dei rispettivi terreni nel verso parallelo alla sede stradale, in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi e consequenziali sversamenti di fanghiglia nella carreggiata stradale nel periodo delle piogge; mantenere il marciapiede o la cunetta pulito da fogliame, rami, pigne e residui di origine vegetale proveniente dagli alberi e siepi ricadenti nel proprio fondo e prospicienti la sede stradale; tagliare i rami delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine stradale considerato che in caso di eventi piovosi intensi possono staccarsi e precipitare nella sede stradale compromettendo la sicurezza del transito veicolare; rimuovere dalle strade per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso dei materiali scivolati dai fondi privati, nonché la manutenzione e la conservazione in buono stato e in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

I proprietari agricoli dovranno altresì provvedere alla manutenzione delle scarpate dei fondi laterali alle strade al fine di impedire il cedimento del terreno a valle con ingombro della sede stradale e delle canalette.

“Fatte salve le maggiori responsabilità gravanti sugli inadempienti – si legge nel documento del Comune – in caso di inosservanza dell’ordinanza nei confronti del contravventore saranno irrogate le sanzioni previste dall’articolo 7/bis del Dlgs numero 267/2000 ovvero da 250 euro a 500 euro ovvero in misura ridotta di 50 euro. L’erogazione delle sanzioni amministrative per l’inosservanza del provvedimento sarà a cura del Comando di Polizia municipale”.

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