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“Rottamazione quinquies”, nonostante la scadenza c’è ancora chi spera nei… “tempi supplementari”

“Rottamazione quinquies”, nonostante la scadenza c’è ancora chi spera nei… “tempi supplementari”

Si discute una possibile estensione della definizione. Restano ancora dubbi sul tema dei tributi locali

ROMA – È scaduto lo scorso 30 aprile il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza per beneficiare della cosiddetta “Rottamazione quinquies”, ossia la particolarissima definizione agevolata di alcune somme, di competenza dell’Erario dello Stato e dell’Inps, iscritte a ruolo nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, dichiarate e non versate. Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali.

Scadenze e proroghe previste dalla legge

La scadenza di presentazione dell’istanza, in base a quanto previsto dal Dl n. 25 del 27 febbraio 2026, convertito in legge 27 aprile 2026 n. 59, nonché la scadenza di tutti gli altri termini conseguenti alla presentazione dell’istanza della “Rottamazione quinquies” (articolo 1, commi 83, 84, 86, 92 e 94, lettera a), e 101, della legge 189 del 30 dicembre 2025, ossia la legge di Bilancio per il 2026), sono prorogati di tre mesi.

Chi può beneficiare della proroga

Possono beneficiare della proroga, però, i soli contribuenti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Sardegna e Calabria, territori per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026) a seguito degli eventi meteorologi che hanno coinvolto le tre citate regioni, e all’ulteriore condizione che abbiano subito lo sgombro per inagibilità, anche dopo l’apposita verifica eseguita sull’immobile. In questi casi, pertanto, la data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza è slittata dal 30 aprile al 31 luglio 2026. La comunicazione da parte dell’Ader passa dal 30 giugno al 30 settembre 2026. La prima o unica rata passa al 31 ottobre 2026. Chi non possiede le condizioni previste dalle citate disposizioni, deve evidentemente seguire tutte le ordinarie scadenze.

Caratteristiche della definizione agevolata

Abbiamo qualificato “particolarissima” la “Rottamazione quinquies”. Quest’ultimo tipo di definizione, infatti, al contrario delle precedenti quattro “rottamazioni”, consente la possibilità di “chiudere” senza sanzioni e interessi i debiti verso l’Erario statale, questa volta, però, tutte le somme che nascono da accertamenti fiscali, ed anche le somme dovute agli Enti locali (iscritti o non iscritti a ruolo). In pratica, quest’ultima “rottamazione” è limitata solo alle somme dichiarate e non versate, di competenza dell’Agenzia delle Entrate (Irpef, Ires, Irap ex artt. 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 e Iva ex artt. 54-bis e 54-ter Dpr n.633/1972) e dell’INPS (non da accertamento), nonché alle sanzioni per violazione del Codice della strada irrogate dalla Prefettura. Tutte le altre somme, quelle nascenti da accertamento, oppure tutte quelle di competenza degli Enti locali, sono esclusi.

Dati sulle adesioni e incertezze

Intanto, come si diceva prima, la scadenza del 30 aprile è già alle spalle e, probabilmente a causa delle limitazioni previste dalla legge, non pare che le istanze presentate siano quelle attese. Comunque, non esistono ancora dati ufficiali che possano decretare il successo o l’insuccesso di questa ennesima rottamazione.

Richieste di modifica e Decreto fiscale

Si fanno più pressanti, nel frattempo, le richieste di modifica della legge. Spirato infruttuosamente il termine degli emendamenti al “Decreto Milleproroghe”, si spera (principalmente la Lega) che in occasione della prossima conversione del Decreto fiscale, ossia il Dl n. 38 del 27 marzo 2026, l’ambito di applicazione e alcune disposizioni specifiche della cennata “rottamazione” vengano ampliate. Evidentemente le modifiche auspicate devono fare i conti con la copertura di bilancio.

Proposte di modifica alla rottamazione quinquies

Le richieste, sempre più pressanti, già fatte oggetto di appositi emendamenti, sono comunque le seguenti: proroga generalizzata per la presentazione dell’istanza al 31 maggio 2026; remissione in bonis per i decaduti dalle precedenti rottamazioni; reintroduzione dei cinque giorni di tolleranza per i pagamenti effettuati in ritardo; estensione della rottamazione quater ai crediti degli enti locali affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ipotesi di estensione ai crediti erariali

Per la verità c’è anche chi spera in una (improbabile) estensione della possibilità di definire anche i crediti erariali nascenti da accertamento. Ma, come già detto, questa proposta, allo stato attuale, modificando sostanzialmente la disposizione originaria della legge, sembra bocciata già in partenza.

Tributi locali e ruolo dei Comuni

Importante, comunque, è l’emendamento/proposta, già citato, che vorrebbe estendere la rottamazione (o perlomeno, la particolare forma di definizione dei tributi locali), anche alle somme che i Comuni e gli altri Enti hanno affidato per la riscossione all’Ader. Una questione che da tempo costituisce un grosso dilemma per i contribuenti, per gli Enti locali e per tutti gli addetti del settore.

Normativa sui tributi locali e autonomia degli enti

Come è noto, infatti, l’articolo 1, ai commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, introducendo la “Rottamazione quinquies”, ha previsto anche la possibilità, ai precedenti commi da 82 a 101, per i contribuenti debitori nei confronti di Enti locali (Regione, Provincie e Comuni), di chiudere le loro situazioni debitorie in materia di tributi locali, principalmente l’Imu, la Tari e le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali, con espressa esclusione dell’Irap. Per quest’altro tipo di definizione (quella dei tributi locali), però, non esistono regole precise. Il Legislatore, infatti, tenendo conto dell’autonomia degli Enti locali e la necessità di non incidere sull’equilibrio del loro bilancio, ha stabilito che devono essere gli stessi Enti, con un apposito proprio regolamento, a fissare le regole (oggetto, presentazione dell’istanza, pagamenti, scadenze, ecc.) per i tributi locali di loro competenza. Attualmente, quindi, la maggior parte dei contribuenti non sa ancora né quali somme sono definibili, né le condizioni per la chiusura del proprio debito. Ma principalmente, questi contribuenti non sanno ancora (e magari non lo saranno mai) se il loro Comune aderirà o meno alla disposizione prevista dalla citata legge 199/25. Per saperlo, dovranno verificare se l’Ente ha adottato l’apposita delibera e pubblicato il regolamento previsto dalla legge.

Difficoltà dei Comuni e criticità operative

Molti Municipi, infatti, o perché non hanno un bilancio che lo permette, oppure semplicemente perché non hanno risorse (principalmente personale sufficiente) per organizzare l’importante gestione della definizione, non hanno aderito e verosimilmente non aderiranno mai. C’è da dire pure che, in base alla legge, è diffusa l’opinione secondo cui non possono rientrare nella definizione in parola i crediti degli Enti locali affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate. Una limitazione, quest’ultima, veramente assurda, che discriminerebbe moltissimo i cittadini in base al sistema di riscossione coattiva adottata dal loro comune.

Possibili soluzioni e ruolo di Anci

Ora, però, pare che, quantomeno questo problema, possa essere risolto. Anche grazie all’intervento dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), infatti sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate sia disposta ad assumersi l’onere di gestire anche la definizione dei tributi locali alla stessa Agenzia affidati, seppure dietro pagamento di un corrispettivo (evidentemente da stabilire). È giusto ricordare, comunque, che per i Comuni la partecipazione alla riscossione gestita dall’Ader sarebbe comunque una possibilità e non un obbligo.

Verso una procedura standardizzata

Resta tuttavia una procedura molto auspicabile, cui pare che anche il Mef non sia contrario, perché in questo modo, tra tante differenze tra Comune e Comune, per le somme affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tutti si muoverebbero all’interno di un’unica procedura standardizzata, evitando quantomeno differenze di natura procedurale.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia