Disabili, agevolazioni acquisto veicoli elettrici - QdS

Disabili, agevolazioni acquisto veicoli elettrici

Serena Giovanna Grasso

Disabili, agevolazioni acquisto veicoli elettrici

mercoledì 02 Ottobre 2019

Agenzia delle Entrate: detrazioni Irpef del 19% su una spesa massima di 18 mila euro. Diritto al beneficio anche sulle spese di riparazione del mezzo, escluse quelle di manutenzione

PALERMO – Le persone con disabilità hanno diritto a detrazioni Irpef sull’acquisto dell’auto, anche quando questa è di tipo elettrico o ibrido. A fare chiarezza è “Fisco oggi”, la rivista dell’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, la detrazione Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è pari al 19% per un tetto di spesa pari a 18.075,99 euro sull’acquisto di un veicolo totalmente elettrico. In questo caso, però, non è possibile usufruire dell’Iva al 4%, in quanto tale imposta, secondo la normativa esistente, è soggetta alla cilindrata dell’auto, che per la natura del veicolo elettrico è inesistente.

Se, invece, si opta per l’acquisto di un veicolo ibrido (benzina più elettrico oppure diesel più elettrico) la detrazione Irpef sarà sempre del 19% come nel caso dell’acquisto di un veicolo al 100% elettrico, in più sarà possibile usufruire dell’Iva agevolata al 4% se la cilindrata del motore termico a benzina sia inferiore ai 2.000 centimetri cubici oppure fino a 2.800 se diesel.

Possono usufruire delle agevolazioni i soggetti non vedenti, le persone con disabilità uditive, con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento. Possono accedere alle detrazioni anche i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con ridotte capacità motorie. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. Se il soggetto con disabilità è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

La detrazione spetta una sola volta, cioè per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra) perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. L’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto, può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo, se sostenute entro quattro anni dall’acquisto. Sono esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

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