Fisco, lotteria scontrini in gennaio, subito la stretta sul contante - QdS

Fisco, lotteria scontrini in gennaio, subito la stretta sul contante

Maria Papotto

Fisco, lotteria scontrini in gennaio, subito la stretta sul contante

lunedì 29 Giugno 2020

Dall’1 luglio il limite all’uso scende dagli attuali 3.000 euro ai 2.000. Dal 2020 arriverà a 1.000. Guerra aperta all’evasione, il ministro Gualtieri: “Presto premi a chi paga con moneta elettronica”

La lotteria degli scontrini ripartirà probabilmente a gennaio. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Gualtieri che in queste settimane è impegnato in un confronto serrato con le opposizioni su un tema caldissimo, la riforma fiscale. “Poi partirà la seconda riforma che è quella del cashback, cioè premiare i pagamenti effettuati in moneta elettronica”, ha aggiunto. Un obiettivo, tra i tanti che la riforma si propone di raggiungere, è certamente quello di contrastare l’evasione fiscale. Un altro fronte di lotta all’evasione riguarda l’utilizzo del contante e proprio su questo fronte ci sono significative novità in arrivo.

Dal 1° luglio il limite all’uso del contante passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro. La norma che ha stabilito tale modifica è contenuta nel decreto fiscale 2020 all’interno di un pacchetto di misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e a disincentivare l’utilizzo del contante a favore della moneta elettronica del decreto fiscale 2020.

Nello specifico, le nuove regole sul limite all’uso del contante prevedono una limitazione graduale, vale a dire:
– a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro;
– dal 1° gennaio 2022, la soglia scende a 1.000 euro.

Oltre a modificare i suddetti limiti di utilizzo del contante, il decreto fiscale è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria, specificatamente, fatta salva l’efficacia degli atti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate fino al 30 giugno 2020;
  • da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Mentre, restano immutate le regole di utilizzo di tale soglia, quali il divieto ex lege di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro fino al 30 giugno, di 2.000 euro dal 1° luglio e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2021. Oltre tali soglie è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

È stato chiarito dal ministero dell’Economia e delle finanze che è possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia in quanto non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente, e poiché tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Per intendere l’esatta interpretazione della locuzione “soggetti diversi” utilizzata nella disposizione, sempre il ministero dell’Economia e delle finanze ha affermato che si fa riferimento ad entità giuridiche distinte, come, ad esempio, in caso di trasferimenti intercorsi tra due società, il socio e la società di cui questi fa parte, o una ditta individuale e una società,
Infatti, la violazione viene commessa da entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Un altro chiarimento è stato posto in merito al totale del trasferimento, secondo il quale il divieto è da intendersi, in via generale, sul trasferimento in unica soluzione di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ai predetti limiti, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Al contempo, non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di operazioni autonome e differenziate come conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti, ad esempio un pagamento rateale.

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