Mettersi in regola in modo “flessibile”, come funziona il ravvedimento operoso - QdS

Mettersi in regola in modo “flessibile”, come funziona il ravvedimento operoso

Maria Papotto

Mettersi in regola in modo “flessibile”, come funziona il ravvedimento operoso

mercoledì 09 Ottobre 2019

Consente di versare sanzioni ridotte e proporzionali al tempo trascorso dalla scadenza prevista. In caso di mancato o omesso versamento delle imposte da parte del contribuente

ROMA – Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente al contribuente di versare le sanzioni previste, a seguito di irregolarità o omissioni tributarie, in misura ridotta e proporzionale al periodo di tempo trascorso dalla scadenza prevista.

I contribuenti nel tempo hanno applicato un ravvedimento operoso di tipo parziale che permette di pagare l’intera somma dovuta a più riprese e applicando sanzioni e interessi in misura ridotta e proporzionale al debito versato. Si tratta di una pratica che nell’operatività già esiste e che molti contribuenti negli anni hanno adottato nel caso di mancato o omesso versamento delle imposte.

Con l’introduzione dell’articolo 13 bis del Decreto Crescita si riconosce ufficialmente tale pratica già in uso tra i contribuenti che permette di mettersi in regola in una maniera più flessibile, applicando un ravvedimento operoso parziale con sanzioni e interessi frazionati. Dunque, il contribuente che decide di avvalersi del ravvedimento operoso potrà frazionare i pagamenti della somma dovuta nei diversi periodi previsti applicando interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Il concetto di versamento frazionato risale ad una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate la n. 67/E/2011, che distingueva la rateazione delle somme dal ravvedimento operoso. Tale risoluzione precisa che all’istituto della rateazione non può essere applicato il ravvedimento operoso, applicabile quest’ultimo solo ove normativamente previsto. Ragion per cui, il versamento tardivo di una prima rata di quanto complessivamente dovuto non cristallizza la misura della riduzione da ravvedimento anche per i pagamenti successivi, che dovranno sempre essere commisurati in relazione alla scadenza originaria del versamento dell’imposta a debito. In altri termini, il ravvedimento parziale consente di perfezionare solo la parte degli interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Ad esempio, se il contribuente non ha versato una somma pari a 1.200 euro e decide di ravvedersi, potrà procedere nel seguente modo:
• applicare, entro il termine dei 30 giorni, alla somma di 600 euro una sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento;
• applicare, entro 90 giorni dalla scadenza, alla somma di 400 euro una sanzione ridotta a un nono del minimo;
• applicare a 200 euro, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento è perfezionato con l’applicazione per ciascuna rata di sanzioni e interessi calcolati solo sulla quota parte dell’imposta versata in misura parziale e con riferimento ai giorni di tardività dalla scadenza originaria.

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