Decreto Crescita, Fisco un po’ più amico: le novità “favorevoli” al contribuente - QdS

Decreto Crescita, Fisco un po’ più amico: le novità “favorevoli” al contribuente

Salvatore Forastieri

Decreto Crescita, Fisco un po’ più amico: le novità “favorevoli” al contribuente

martedì 09 Luglio 2019

Comuni e ministero Economia e Finanze: si dialogherà attraverso una piattaforma informatica. Modulistica e documenti, più trasparenza nelle modalità di comunicazione e pubblicità

ROMA – Forse non ce ne era bisogno. Ma un’altra legge dello Stato che detti principi così importanti per i contribuenti è sicuramente benvenuta.

Stiamo parlando delle disposizioni contenute nell’articolo 4 ter del “Decreto Crescita” (D.L. 30/4/2019 convertito nella Legge 28/6/2019 n. 58), disposizioni le quali, modificando l’articolo 6 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000), stabiliscono che: “L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono”;

“I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L’amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”.

L’articolo 4 bis dello stesso decreto convertito in legge, stabilisce pure che “Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi …”

In realtà, seppure in modo meno chiaro, tali principi erano già stati affermati dal Legislatore dello “Statuto”, all’articolo 6. Disposizioni di questo tipo, comunque, sono veramente apprezzabili, perché contribuiscono a rafforzare il rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti, rapporto di fiducia che, evidentemente, conduce alla tax compliance, la quale rappresenta l’obiettivo più importante dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

C’è da dire pure, ad onor del vero, che il citato “Decreto crescita” contiene altre novità favorevoli ai contribuenti.

Rende più fruibile il Contraddittorio preventivo (art. 4 octies) seppure con alcune limitazioni non del tutto condivisibili (accertamenti parziali), porta a 12 giorni il termine per l’emissione della fattura e la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 12 ter), semplifica gli adempimenti a carico dei fornitori degli esportatori abituali (art. 12 septies), semplifica la tenuta della contabilità Iva in maniera meccanizzata (art.12 octies), esclude dalla base imponibile delle imposte dirette i redditi di locazione (purtroppo solo per gli immobili abitativi) non percepiti a causa della morosità del locatario (art. 3 quinquies), e tante altre cose ancora.

Degna di nota perchè di estrema importanza, in materia di tributi locali, è comunque la disposizione, sempre contenuta nel Decreto Crescita (art.15 bis), che prevede, a partire dall’anno prossimo, la trasmissione telematica delle delibere e dei regolamenti comunali al Mef, utilizzando obbligatoriamente, pena l’inefficacia degli atti, un’apposita piattaforma informatica. E ciò al fine di consentire allo stesso ministero il prelievo delle informazioni utili per l’esecuzione dei pagamenti del tributi locali e, probabilmente, permettere una certa “omogeneizzazione” degli adempimenti fiscali riguardanti i tributi gestiti dagli Enti locali, tributi per i quali, come è ben noto, molto spesso sono previste regole, aliquote e scadenze diverse da comune a comune.

Speriamo che da tale novità in materia di fiscalità locale possa finalmente trovare applicazione la “vera” Iuc, l’Imposta Unica Comunale che, come tutti ben sappiamo, attualmente di unico non ha nulla, essendo composta dall’Imu, dalla Tasi e dalla Tari ciascuna con regole, scadenze ed aliquote variabili, per la “gioia” dei contribuenti e dei professionisti.

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