Pensione di inabilità per il lavoratore esposto all’amianto - QdS

Pensione di inabilità per il lavoratore esposto all’amianto

Antonino Lo Re

Pensione di inabilità per il lavoratore esposto all’amianto

giovedì 26 Marzo 2020

La circolare 34/2020 dell’Inps ha chiarito in quali casi si matura il diritto alla prestazione. Tra le patologie rilevanti il mesotelioma pleurico, il carcinoma polmonare e l’asbestosi. Chi ha perfezionato il diritto nel 2019 può fare domanda entro il 31 marzo

ROMA – Il lavoratore affetto dall’esposizione all’amianto può usufruire della pensione di inabilità. A comunicarlo è l’Inps, con la circolare numero 34 del 9 marzo 2020, che ha fornito indicazioni per il riconoscimento di questo strumento ai sensi dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge n. 232/2016. Ricordiamo che il Decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito con modificazioni in Legge 58/2019), ha ampliato la platea dei destinatari della pensione di inabilità. Infatti, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto anche ai soggetti che hanno contratto patologie asbesto–correlate.

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi. Per quel che riguarda i lavoratori che hanno contratto malattie professionali per esposizione all’amianto, nella circolare viene specificato che il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

La contribuzione deve essere ancora disponibile, cioè non deve aver dato luogo a liquidazione di una pensione, tranne che per i titolari di assegno ordinario di invalidità, i quali non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

Le patologie rilevanti sono il mesotelioma pleurico, il mesotelioma pericardico, peritoneale, il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, il carcinoma polmonare e l’asbestosi. Malattia che deve essere documentata da apposita certificazione rilasciata dall’Inail ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio. Ovviamente, l’elencazione è tassativa e il riconoscimento deve avere origine professionale o derivante da causa di servizio.

L’Inps effettuerà verifiche presso la sede Inail del territorio competente. Qualora la certificazione non sia allegata alla domanda, la struttura territoriale Inps deve richiedere all’Inail, attraverso Pec, l’attestazione del requisito sanitario. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Le persone che avevano perfezionato il diritto entro il 2019, considerato il ritardo di pubblicazione del dm attuativo, potranno presentare domanda in modalità telematica entro il 31 marzo 2020, la stessa scadenza prevista per le domande dai lavoratori che matureranno i requisiti nel 2020. Ogni 12 mesi, entro il 31 marzo dovranno essere presentate le domande per l’anno di riferimento.

Twitter: @AntoninoLoRe

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