Altre norme – spiega un comunicato della presidenza del Consiglio – in materia di edilizia eccedono dalle competenze statutarie, ponendosi in contrasto con l’ordinamento comunitario e la disciplina statale in materia di tutela dell’ambiente, in violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., e invadendo altresì le materie del coordinamento civile e penale di cui all’art. 117, lett. l), Cost. e i principi fondamentali in materia di protezione civile, riservati allo Stato dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
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