Una stretta sui conti nei paradisi fiscali - QdS

Una stretta sui conti nei paradisi fiscali

Una stretta sui conti nei paradisi fiscali

sabato 12 Luglio 2014

Dal 1° gennaio del 2016 entrerà in vigore il Common reporting standard, il programma emanato dall’Ocse nel febbraio 2014. Sarà possibile lo scambio d’informazioni tra gli istituti di credito dei 63 Paesi aderenti

PALERMO – Sembrano quasi volgere al tramonto quei tempi “d’oro” che permettevano all’evasore di continuare ad arricchire il proprio patrimonio sommerso grazie ai cosiddetti paradisi fiscali.
Dal primo gennaio 2016 entrerà in vigore il Common reporting standard (Crs), il programma emanato dall’Ocse nel febbraio 2014, al quale hanno aderito allo stato attuale ben 63 Paesi. Il seguente programma permette agli istituti di credito siti nei Paesi aderenti di scambiarsi reciprocamente informazioni in merito ai conti bancari o manovre finanziarie poco chiare. Sarà proprio il primo gennaio 2016 la data a partire dalla quale potranno essere inviate le prime segnalazioni sui conti delle persone fisiche e non che posseggono importi superiori al milione di dollari.
Come anticipato, l’obiettivo che intende perseguire il seguente documento è attuare uno scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in modo da favorire la conformità internazionale delle imposte. Il Crs disciplina le modalità e gli scopi dello scambio di informazioni. Va da sé considerare come gli istituti di credito siano tenuti a rispettare determinate misure di sicurezza, al fine di assicurare alle informazioni ricevute solo ed esclusivamente l’utilizzo per gli scopi indicati.
Le informazioni che saranno oggetto di scambio attengono al nome, data e luogo di nascita dell’intestatario (nel caso in cui si tratti di una persona fisica), numero di conto, nome e numero di identificazione dell’Istituto di relazione finanziaria, il saldo del conto. Alla verifica non potranno astenersi neppure coloro i quali hanno chiuso durante l’anno il conto, al fine di evitare di essere posti sotto inquisizione. Nel caso in cui si tratti di un conto di deposito, dovranno essere trasmesse, oltre alle informazioni già indicate, le notizie inerenti la somma totale lorda degli interessi pagati o accreditati durante l’anno.
Per quel che attiene ai tempi e i modi per effettuare lo scambio, questi devono essere determinati in conformità con i princìpi delle leggi sulle imposte e con le giurisdizioni dei partecipanti allo scambio di informazioni. Gli aderenti sono tenuti a comunicare quanto stabilito entro e non oltre nove mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciononostante, i tempi potrebbero anche subìre delle variazioni, purchè tali cambiamenti risultino essere conformi alle giurisdizioni dei due Paesi che effettuano lo scambio e rispetto allo scopo cui tende il programma.
Le Autorità competenti scambieranno automaticamente le informazioni descritte nella sezione 2 (nonché le informazioni sopra citate) del Common reporting standard e decideranno di comune accordo uno o più metodi di trasmissione dei dati.
Qualora una delle due parti cooperanti abbia ragione di credere che un errore possa aver condotto ad un’informazione scorretta o incompleta, sarà tenuta ad informare l’altra autorità competente.
Stessa cosa dicasi per il caso in cui ci sia una non conformità da parte di un istituto finanziario con i princìpi di “applicable reporting” (ovvero i princìpi applicabili di natura contabile). L’autorità competente informata prenderà tutte le misure necessarie disponibili in conformità con la sua legge nazionale in modo da affrontare gli errori o le non-conformità descritte nella notifica.
 


Protezione dei dati personali da tutelare
 
PALERMO – Come anticipato, l’istituto di credito deve mantenere la massima riservatezza e tutelare i dati scambiati, rispettare le eventuali disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate e in generale assicurare il necessario livello di protezione dei dati personali.
Qualora sopraggiungano violazioni in merito alla riservatezza dei dati, l’autorità competente è tenuta a segnalare la faccenda e le eventuali sanzioni e azioni correttive da portare a compimento all’autorità cooperante.
Se si presenta qualche difficoltà in merito all’attuazione o interpretazione del presente accordo è possibile interpellare l’autorità per ottenere consultazioni e chiarimenti. Inoltre, è possibile che una delle due autorità intraprenda la volontà di cooperazione e scambio di informazioni, in tal caso è tenuta a notificare per iscritto la decisione all’altra autorità competente. L’autorità risulterà assolutamente legittimata ad interrompere la cooperazione in caso di gravi inosservanze, anche se non è contemplata tale possibilità per il caso in cui sia venuto meno il rispetto sulla riservatezza dei dati.

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